COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 107. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMI BARÇA ERCOLANESE – GARA UNITED PORTICI / BARÇA ERCOLANESE DEL 29.03.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 107. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMI BARÇA ERCOLANESE – GARA UNITED PORTICI / BARÇA ERCOLANESE DEL 29.03.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; audito l’arbitro a chiarimenti; letti i reclami, presentati con due distinti atti, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 del 2.04.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Esposito Valentino, la sanzione della squalifica fino al 29.12.2015 e, successivamente, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, 98 del 9.04.2015, il Giudice di prime cure ha inflitto, alla società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 300,00, con obbligo di disputa di una gara interna a porte chiuse. Preliminarmente, questo Collegio ritiene di dover riunire, come favor iuris per la società reclamante, i due reclami proposti, in quanto le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono riferite alla stessa gara. Ebbene, questa Corte, sentito il direttore di gara, nella riunione del 20 aprile 2015, rileva che egli ha confermato, in toto, quanto riportato nel proprio referto di gara e nel supplemento allo stesso, tra l’altro conforme ai verbali depositati in atti dai Commissari di Campo, ovvero riconoscendo, nella persona del calciatore Esposito Valentino, tesserato della società Barça Ercolanese, colui che ha scatenato i tafferugli con i calciatori avversari. Non può, quindi, essere accolta la tesi della reclamante, in ordine alla punizione sportiva della perdita della gara. Non può, tuttavia, ignorarsi che, nella vicenda, un ruolo determinante ha assunto anche il comportamento (pesantemente scorretto e provocatorio) del calciatore dell’United Portici, Di Luca Gennaro. Tanto premesso, in un’equa valutazione dell’effettiva gravità dei vari aspetti della vicenda in esame, questa Corte Sportiva ritiene di dover ridurre al 30.09.2015 la squalifica a carico del calciatore Esposito Valentino e ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società Barça Ercolanese. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento dei reclami proposti dalla società Barça Ercolanese, di ridurre al 30.09.2015 la squalifica a carico del calciatore Esposito Valentino e ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società Barça Ercolanese; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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