COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 110. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO REAL POSTIGLIONE 2014 – GARA REAL POSTIGLIONE 2014 / AULETTESE DELL’8.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 129 del 22 Maggio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
110. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO REAL POSTIGLIONE 2014 – GARA REAL POSTIGLIONE 2014 / AULETTESE DELL’8.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 47 del 26 marzo 2015, pagg. 1265/1266, il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato, a carico della medesima società Real Postiglione 2014, nonché a carico dell’Aulettese, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ed, infine, la squalifica per sette giornate di gara, a carico del calciatore Gaudioso Pietro. Le decisioni, con appello trasmesso nei tempi temporali prescritti, è stata impugnata dalla medesima società. La tesi difensiva della reclamante può trovare parziale accoglimento. Invero, letto il referto arbitrale, nonché viste le dichiarazioni rese dal direttore di gara davanti al Primo giudice, si rileva che le stesse appaiono estremamente generiche nella loro esposizione. Invero, l’arbitro non ha precisato, a seguito dell’espulsione del calciatore n. 4 della società Real Postiglione, quale sia stato il comportamento dei calciatori in campo e quello delle persone autorizzate a sedere in panchina. Egli si è limitato solo, genericamente, ad esporre che, dopo alcuni minuti di urla tra le due panchine, la società Aulettese gli aveva comunicato di non voler più proseguire la gara. Mancano, a parere di questo Organo giudicante, elementi, a carattere oggettivo, che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, addebitabili alla società reclamante, non essendo sufficiente la condotta negativa del proprio citato calciatore, che, tra l’altro, era già stato attinto dal provvedimento disciplinare dell’espulsione dal terreno di gioco. È nota di biasimo e pertanto di esclusiva responsabilità della società Aulettese la decisione di deliberatamente abbandonare il terreno di giuoco e non proseguire la gara. Deve, dunque, revocarsi la delibera del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, con riforma nel senso che debba infliggersi la gara persa a carico della società Aulettese (che, all’atto della rinuncia a proseguire la gara, stava perdendo per 2-0). Viceversa, non può accogliersi la richiesta di riduzione del calciatore Gaudioso Pietro, in ragione del suo gesto di particolare violenza. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Postiglione 2014 ed in riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, di infliggere, a carico della società Aulettese, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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