COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 111. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO SIBILLA SOCCER SRL – GARA CALCIO CAMPANIA / SIBILLA SOCCER SRL DEL 20.12.2014 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 111. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO SIBILLA SOCCER SRL – GARA CALCIO CAMPANIA / SIBILLA SOCCER SRL DEL 20.12.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la propria precedente ordinanza, n. 54, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 86 del 5 marzo 2015, alle pagg. 1800/1801, con la quale era stata sospesa ogni decisione nel merito, nonché era stata disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di sua competenza, osserva: all’esito della sua indagine, la Procura Federale, con nota n. 10628/38 pf of 14 15 CLP/ep del 18 maggio 2015, pervenuta il 22 maggio 2015, ha comunicato di aver esperito la relativa istruttoria, allegando alla relazione la documentazione acquisita; che gli accertamenti hanno sostanzialmente confermato (si stralcia testualmente dalla relazione della Procura Federale) “l’adempimento”, da parte della società ospitante, “delle spettanti incombenze per l’organizzazione della partita”. Nella relazione della Procura Federale si sottolinea, altresì, che doverosamente s’è dovuto prescindere dagli eventuali esiti di ulteriori accertamenti, in ragione dell’impossibilità di acquisirli in tempo utile. Questo Collegio, preso atto di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, innanzi enunciate, con particolare riferimento alla rappresentata esecuzione, precisata nella relazione della Procura Federale, degli adempimenti da parte della società Calcio Campania, giudica di dover respingere il reclamo proposto dalla società Sibilla Soccer S.r.l. e di confermare la decisione del G.S.T., di cui al C.U. del C.R. Campania, n. 67 del 9.01.2015, alla pag. 1257, con conseguenziale disposizione di rifissazione della gara in esame, demandata al C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sibilla Soccer srl; di confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; di disporre la rifissazione della gara, demandandola al C.R. Campania; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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