COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 113. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO GIOI – GARA REAL SOCIA MONTECORICE / GIOI DEL 14.2.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 113. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO GIOI – GARA REAL SOCIA MONTECORICE / GIOI DEL 14.2.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, in tre distinte riunioni (il 2 e 16 marzo e 18 maggio 2015), con l’assistenza del legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, in due distinte riunioni, il 9 marzo e l’11 maggio 2015, l’arbitro, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 40 del 19 febbraio 2015), con la quale è stata inflitta, a carico di entrambe le partecipanti alla gara indicata in epigrafe, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in quanto essa era stata sospesa dall’arbitro per rissa tra i calciatori delle due squadre. Sono state, altresì, impugnate dalla reclamante le sanzioni inflitte ai calciatori ad essa appartenenti, pubblicate sul medesimo Comunicato Ufficiale. Ad avviso di questo Collegio, al di là delle valutazioni del direttore di gara (le cui dichiarazioni, com’è ben noto, costituiscono fonte privilegiata di prova in relazione ai fatti descritti, ma non di certo in ordine alle eventuali opinioni espresse), non può negarsi che, al 40’ del secondo tempo, dopo uno scontro di gioco, si sia verificata una situazione di contrasto e colluttazione tra i calciatori delle due squadre, che, al di là della terminologia giusta per definirla e descriverla, era sicuramente idonea a determinare, da parte dell’arbitro, la sospensione definitiva della gara. Ma, come si evince dal rapporto e dal supplemento arbitrale, la relativa responsabilità deve essere addebitata esclusivamente alla società Real Socia Montecorice. Infatti, dai documenti redatti dal direttore di gara, risulta chiaramente come, dopo lo scontro di giuoco tra due calciatori tra loro avversari, i calciatori della società Gioi si siano difesi dall’aggressione attivata da parte dei calciatori del Socia Montecorice, reagendo soltanto con spintoni, come per allontanare il proprio rispettivo aggressore. Pertanto, deve ribadirsi che la responsabilità della sospensione debba essere addebitata alla Real Socia Montecorice. In relazione alle sanzioni inflitte ai calciatori, la reclamante contesta innanzitutto, parzialmente, l’individuazione dei calciatori sostituiti e subentranti e di quelli responsabili delle intemperanze, come operata dal direttore di gara. La Corte, precisato che, in mancanza di contrari elementi probanti, debba conferirsi preminenza alle dichiarazioni arbitrali in merito ai fatti verificatisi, non può, peraltro, non rilevare che le stesse affermazioni di parte non appaiano univoche. Ed infatti, mentre nel reclamo vengono indicati come protagonisti dell’incidente di giuoco, da cui poi è scaturita la presunta rissa, il sig. Astore Michele della reclamante ed un calciatore avversario, in sede di audizione e nella memoria integrativa, viene indicato il sig. Rizzo Luca, quale calciatore della società Gioi coinvolto. La contraddizione conferma l’esigenza che i fatti, i calciatori coinvolti e le responsabilità dei singoli debbano essere valutati sulla base della ricostruzione e dell’individuazione operata dal direttore di gara. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, come determinata dal Giudice di prime cure, questo Collegio ritiene che esse siano appropriate e congrue. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Gioi, di infliggere a carico della società Real Socia Montecorice la punizione sportiva della perdita della gara, indicata in epigrafe, con il risultato di 0-3 a favore della società Gioi, confermando, per il resto, la decisione impugnata. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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