COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 114. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL SOCIA MONTECORICE – GARA REAL SOCIA MONTECORICE / GIOI DEL 14.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
114. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL SOCIA MONTECORICE – GARA REAL SOCIA MONTECORICE / GIOI DEL 14.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato, in due distinte riunioni, il 9 marzo e 11 maggio 2015, l’arbitro, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 40 del 19 febbraio 2015), con la quale è stata inflitta, a carico di entrambe le partecipanti alla gara indicata in epigrafe, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in quanto la stessa era stata sospesa dall’arbitro per rissa tra i calciatori delle due squadre. Vengono altresì impugnate, dalla reclamante, le sanzioni inflitte ai calciatori ad essa appartenenti, pubblicate sul medesimo Comunicato Ufficiale. In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nella parte relativa al risultato della gara (ovvero, alla punizione sportiva della perdita della gara medesima), per mancanza delle formalità previste dal combinato disposto degli artt. 33, comma 5, e 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva: non si rinviene, infatti, nel fascicolo, la dimostrazione documentale dell’invio del ricorso medesimo alla società controparte. In relazione alle sanzioni inflitte ai calciatori, per le quali invece l’impugnazione, così come formalizzata, deve essere giudicata ammissibile, la reclamante contesta innanzitutto, parzialmente, l’individuazione dei calciatori responsabili delle intemperanze, come operata dall’arbitro: in particolare, vengono individuati, come protagonisti dell’incidente di giuoco da cui poi è scaturita la presunta rissa, due calciatori diversi da quelli indicati dal direttore di gara. La Corte deve precisare, ancora una volta, che, in mancanza di contrari elementi probanti, deve darsi preminenza alle dichiarazioni arbitrali in merito ai fatti verificatisi. In via specifica, giudica che i fatti, i calciatori coinvolti e le responsabilità dei singoli debbano, comunque, essere valutati sulla base della ricostruzione e dell’individuazione operata dall’arbitro. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Collegio, anche alla luce delle valutazioni emerse, ritiene improponibile la richiesta di riduzione. P.Q.M. DELIBERA per le ragioni di cui alla parte motiva, di dichiarare inammissibile il reclamo, proposto dalla società Real Socia Montecorice, nella parte relativa all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara; di rigettarlo nel resto; dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società medesima.
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