COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 117. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIGGIANELLO – GARA VIGGIANELLO / PRO LOCO SALA CONSILINA DEL 10.01.2015 – 3^ CAT. – OVER 35 – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 117. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIGGIANELLO – GARA VIGGIANELLO / PRO LOCO SALA CONSILINA DEL 10.01.2015 – 3^ CAT. – OVER 35 – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con reclamo proposto al Giudice di prima istanza, la società Viggianello ha proposto reclamo avverso la presunta posizione irregolare del calciatore D’Alto Giuseppe, nato il 27.7.1979, schierato dalla società Pro Loco Sala Consilina, nella gara indicata in epigrafe, chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 48 del 2 aprile 2015, pag. 1325, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il reclamo. Avverso la decisione ha proposto tempestivo ricorso la società Viggianello, con atto, però, non inviato alla controparte. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. A titolo informativo, deve sottolinearsi che il ricorso è, in ogni caso, infondato. Infatti, a conferma dell’interpretazione del Giudice di prime cure, condivisa da questa Corte, si rileva che, come evidenziato anche dalla reclamante, è intervenuto, a chiarimento, il C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Salerno, sul quale, alla pag. 39, è precisato che la partecipazione è consentita a tutti i calciatori “… che abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età…”. A differenza di quanto interpretato dalla reclamante, non si tratta di una modifica, bensì (come, peraltro, è precisato nello stesso comunicato: “Allo scopo di semplificare la corretta interpretazione…”) dell’interpretazione autentica (avente quindi efficacia retroattiva, dalla data di entrata in vigore della norma) della disposizione che, effettivamente, nell’originaria stesura, avrebbe potuto dare adito a dubbi ed incertezze. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Viggianello, in quanto inammissibile, con addebito della relativa tassa, in quanto non versata, sul conto della reclamante.
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