COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 135 del 01 Giugno 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 118. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO OLIMPIA CAPRI PECORARO – GARA OLIMPIA CAPRI PECORARO / REAL PROTOPISANI DEL 31.01.2015 – 2^ CAT
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 135 del 01 Giugno 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
118. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO OLIMPIA CAPRI PECORARO – GARA OLIMPIA CAPRI PECORARO / REAL PROTOPISANI DEL 31.01.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 12.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe, previo riconoscimento della causa di forza maggiore, in ordine alla mancata presenza alla gara, da parte della società Real Protopisani. Invero, quest’ultima aveva presentato documentazione finalizzata al predetto riconoscimento, imperniata su un’attestazione della Capitaneria di Porto di Napoli, nella stessa data, nella quale era in programma la gara in argomento. Al predetto riconoscimento si è opposta, con rituale ricorso, formalizzato nei termini prescritti e con le modalità previste dalla norma, la società Olimpia Capri Pecoraro, che a sua volta ha allegato attestazione, rilasciata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri. Al fine di dirimere la controversa questione, questo Collegio ha ripetutamente richiesto, alla Capitaneria di Porto di Napoli, di notiziare quali viaggi marittimi (a mezzo motonave, o con mezzi veloci) fossero stati effettuati nel giorno in calendario della gara in esame. Alla data dell’odierna riunione, nessun riscontro è stato dato alle richieste. La decisione, dunque, non può che imperniarsi sugli elementi disponibili, oltre alla circostanza di fatto della presenza sul campo, all’orario stabilito per la gara, da parte dell’arbitro: la genericità (ovvero, senza l’elencazione puntuale ed oraria delle partenze non effettuate) dell’attestazione allegata dalla società Real Protopisani al proprio reclamo per il riconoscimento della causa di forza maggiore; viceversa, la categorica puntualità dell’attestazione allegata dalla società Olimpia Capri Pecoraro, che ha elencato le partenze da Napoli per Capri, negli orari utili per la società Real Protopisani, nella data ed all’orario di riferimento (31.01.2015, ore 14.30). P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Olimpia Capri Pecoraro ed in riforma della delibera del Giudice di prima istanza, di infliggere, a carico della società Real Protopisani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 N.O.I.F. e dell’art. 17 del Codice di Giustizia sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, la sanzione pecuniaria di euro 150,00, corrispondente alla prima rinuncia, nonché la sanzione accessoria dell’obbligo di versare, a favore della società Olimpia Capri Pecoraro, il mancato incasso, nella misura di euro 80,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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