COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. CICALA GIANDOMENICO, tess. A.S.D. Pol. Cittanova, sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e accompagnatore ufficiale A.S.D. Pol. Cittanova e A.S.D. POL. CITTANOVA – camp. III^ categoria Con nota 15.4.2015 n. 9031-545,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. CICALA GIANDOMENICO, tess. A.S.D. Pol. Cittanova, sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e accompagnatore ufficiale A.S.D. Pol. Cittanova e A.S.D. POL. CITTANOVA - camp. III^ categoria Con nota 15.4.2015 n. 9031-545, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CICALA GIANDOMENICO, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della Pol. Cittanova, alle gare Pol. Cittanova - Pol. Gaggio del 12.10.2014, Don Monari-Pol. Cittanova del 19.10.2014 e Cortilese – Pol. Cittanova del 22.10.2014 (Camp. III^ categoria) , perché non tesserato, all’epoca, per la società Pol. Cittanova; - il sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e dirigente accompagnatore della Pol. Cittanova, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., . per avere sottoscritto la distinta, consegnata al direttore di gara, dei calciatori partecipanti alle gare Pol. Cittanova-Pol. Gaggio del 12.10.2014, Don Monari-Pol. Cittanova del 19.10.2014 e Cortilese – Pol. Cittanova del 22.10.2014 (Camp. III^ categoria) , con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi, pertanto, erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza benchè il calc. Cicala Giandomenico non ne avesse titolo; - la società A.S.D. POL. CITTANOVA. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente e ai soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., nonché per aver beneficiato della partecipazione alle gare Pol. Cittanova-Pol. Gaggio del 12.10.2014, Don Monari-Pol. Cittanova del 19.10.2014 e Cortilese – Pol. Cittanova del 22.10.2014 (Camp. III^ categoria) di un calciatore privo di tesseramento. Ritualmente effettuate le notifiche, l'A.S.D. POL. CITTANOVA ha inviato una memoria in cui fa presente che la pratica del tesseramento è iniziata il 4.8.2014, la distinta di tesseramento è del 6.9.2014, consegnata il 10.9.2014. Il 12.9.2014 la Delegazione Provinciale di Modena ci comunicava che si sarebbero informati a Roma. Solo il 4.2.2015, dal CED di Roma le veniva comunicato che il calciatore sarebbe stato tesserato dalla Delegazione di Modena ed il giorno successivo è stata generata la matricola. Il sig. Cuoghi, anche in rappresentanza dell'A.S.D. Pol. Cittanova, è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. CICALA, 30 giorni di inibizione per il sig. CUOGHI GIANNI, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato di competenza, per l'A.S.D. POL. CITTANOVA . Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria depositata dalla Pol. Cittanova; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere due giornate di squalifica al calc. CICALA GIANDOMENICO, la inibizione per 30 Giorni al sig. CUOGHI GIANNI, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato di competenza, all'A.S.D. POL. CITTANOVA. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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