COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. RACHID OTMANE, sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e accompagnatore ufficiale A.S.D. Pol. Cittanova e A.S.D. POL. CITTANOVA – camp. III^ categoria Con nota 15.4.2015 n. 9023-543,
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 03.06.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. RACHID OTMANE, sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e accompagnatore ufficiale A.S.D. Pol. Cittanova e A.S.D. POL. CITTANOVA - camp. III^ categoria Con nota 15.4.2015 n. 9023-543, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. RACHID OTMANE, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della Pol. Cittanova, alla gara Pol. Cittanova-Invicta del 20.9.2014 (Juniores Provinciali ), perché non tesserato, all’epoca, per la società Pol. Cittanova; - il sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e dirigente accompagnatore della Pol. Cittanova, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., . per avere sottoscritto la distinta, consegnata al direttore di gara, dei calciatori partecipanti alla gara Pol. Cittanova-Invicta del 20.9.2014 (Camp. Prov. Juniores), con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi, pertanto, erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza benchè il calc. Rachid Otmane non ne avesse titolo; - la società A.S.D. POL. CITTANOVA. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente e ai soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., nonché per aver beneficiato della partecipazione nella gara Pol. Cittanova- Invicta di un calciatore privo di tesseramento. Ritualmente effettuate le notifiche, l'A.S.D. POL. CITTANOVA ha inviato una memoria in cui dichiara che il giorno 4.9.2014 è creata la pratica, inoltrata lo stesso giorno all'Ufficio Tesseramento di Roma. Solo il 5.10.2015, tramite lettera, viene a conoscenza che la pratica deve essere integrata con il rinnovo del permesso di soggiorno. Il sig. Cuoghi, anche in rappresentanza dell'A.S.D. Pol. Cittanova, è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. RACHID OTMANE, 30 giorni di inibizione per i sig. CUOGHI GIANNI, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Juniores, per l'A.S.D. POL. CITTANOVA . Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria depositata dalla Pol. Cittanova; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornata di squalifica al calc. RACHID OTMANE, la inibizione per 30 Giorni al sig. CUOGHI GIANNI, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016, nel Campionato Provinciale Juniores, all'A.S.D. POL. CITTANOVA. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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