COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MANFREDINI SAMUELE, sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e accompagnatore ufficiale A.S.D. Pol.Cittanova e A.S.D. POL. CITTANOVA – camp. III^ categoria Con nota 22.4.2015 n. 9374-547,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. MANFREDINI SAMUELE, sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e accompagnatore ufficiale A.S.D. Pol.Cittanova e A.S.D. POL. CITTANOVA - camp. III^ categoria Con nota 22.4.2015 n. 9374-547, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MANFREDINI SAMUELE, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della Pol. Cittanova, alla gara Pol.4 Ville – Pol. Cittanova del 18.10.2014, (Camp. Prov. Juniores) , perché non tesserato per la società Pol. Cittanova; - il sig. CUOGHI GIANNI, Presidente e dirigente accompagnatore della Pol. Cittanova, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., . per avere sottoscritto la distinta, consegnata al direttore di gara, dei calciatori partecipanti alla gara Pol.4 Ville – Pol. Cittanova del 18.10.2014, (Camp. Prov. Juniores), con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi, pertanto, erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza benchè il calc. Manfredini Emanuele non ne avesse titolo; - la società A.S.D. POL. CITTANOVA. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente e ai soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., nonché per aver beneficiato della partecipazione alla gara Pol. 4 Ville - Pol. Cittanova di un calciatore privo di tesseramento. Ritualmente effettuate le notifiche, l'A.S.D. POL. CITTANOVA ha inviato una memoria in cui fa presente che la pratica di tesseramento è del 9.10.2014, la distinta del 10.10.2014 è consegnata alla Delegazione Provinciale di Modena lo stesso giorno, ma mancavano le firme dei genitori. Il giorno 17.10.2014 consegna la nuova pratica e, quindi, il 18.10.2014 il calciatore era regolarmente tesserato. Il sig. Cuoghi, anche in rappresentanza dell'A.S.D. Pol. Cittanova, è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. MANFREDINI SAMUELE, 30 giorni di inibizione per i sig. CUOGHI GIANNI, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Juniores, per l'A.S.D. CONCORDIA CALCIO . Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria depositata dalla Pol. Cittanova; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - accertato, attraverso l'archivio centralizzato, che il calc. MANFREDINI SAMUELE risulta tesserato in favore dell'A.S.D. POL. CITTANOVA a far tempo dal 17.10.2014; - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il deferimento, per non luogo a procedere, prosciogliendo da ogni addebito il calc. MANFREDINI SAMUELE, il sig. CUOGHI GIANNI e l'A.S.D. POL. CITTANOVA Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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