COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. CHOUIEKH SOUFIAN, sig.ra ROSSI LORENZA, dirigente A.S.D. POL. CITTANOVA e A.S.D. POL. CITTANOVA – camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 03.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. CHOUIEKH SOUFIAN, sig.ra ROSSI LORENZA, dirigente A.S.D. POL. CITTANOVA e A.S.D. POL. CITTANOVA - camp. III^ categoria Con nota 20.4.2015 n. 9253-544, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. CHOUIEKH SOUFIAN , per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della Pol. Cittanova, alla gara Pol. Cittanova - Invicta del 20.9..2014, (Camp. Prov. Juniores) , perché non tesserato, all’epoca, per la società Pol. Cittanova; - la sig.ra ROSSI LORENZA, dirigente accompagnatore della Pol. Cittanova, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., . per avere sottoscritto la distinta, consegnata al direttore di gara, dei calciatori partecipanti alla gara del 5.10.2014, girone B, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi, pertanto, erano legittimati a partecipare alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza benchè il calc. Chouiekh Spoufian non ne avesse titolo; - la società A.S.D. POL. CITTANOVA. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente e ai soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., nonché per aver beneficiato della partecipazione alla gara di III^ categoria -girone B, di un calciatore privo di tesseramento. Ritualmente effettuate le notifiche, l'A.S.D. POL. CITTANOVA ha inviato una memoria in cui dichiara che il calciatore è stato tesserato negli anni 2012 - 2013 e 2013-2014. e per errore è stato inserito nella lista degli svincoli, Il 26.9.2014 provvede ad una nuova richiesta di tesseramento, consegnata alla Delegazione di Modena. Solo il 10.10.2014 la pratica viene convalidata. Il sig. Cuoghi, in rappresentanza dell'A.S.D. Pol. Cittanova, è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. CHOUIEKH SOUFIAN, 30 giorni di inibizione per la sig.ra ROSSI LORENZA, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Juniores, per l'A.S.D. POL. CITTANOVA. Il sig. CUOGHI eccepisce un errore nel deferimento in quanto il calc. CHOUIEKH SOUFIAN non ha partecipato alla partita Pol. Cittanova - Invicta del 20.9.2014 (Camp. Prov. Juniores) e ne chiede l'archiviazione. Il Rappresentante della Procura Federale , da atto che, nella conclusione dell'atto di deferimento è stato indicato che il calc. CHOUIEKH ha partecipato alla gara di Campionato Provinciale Juniores, anziché, come indicato nella parte motiva, alla gara di III^ categoria, girone B-del 5.10.2014. Si tratta evidentemente di un refuso nella redazione dell'atto, tanto che nelle conclusioni assunte a carico della sig.ra ROSSI viene indicata esattamente la data del 5.10.2014, che coincide con quella della parte motiva. Quanto in premessa, chiede la modifica in udienza di quanto sopra, non intervenendo, allo stato, vizi o patologie che possano invalidare l'atto di deferimento. Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria depositata dalla Pol. Cittanova e sentito il sig. Cuoghi; - sentite le richieste, iniziali e successive, del Rappresentante della Procura Federale ; - tenuto conto dei dati contraddittori contenuti nel provvedimento di deferimento , ritiene questo viziato di nullità; - visti gli artt. 18 , 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il deferimento a carico del calc. CHOUIEKH SOUFIAN, della sig.ra ROSSI LORENZA e dell'A.S.D. POL. CITTANOVA. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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