COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo G.S.D. Oratorio Nazzano Carrara avverso ammenda 700 euro e squalifica calciatore Bernardeschi Manuel per 8 gg. (c.u. n. 40 del 2342015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo G.S.D. Oratorio Nazzano Carrara avverso ammenda 700 euro e squalifica calciatore Bernardeschi Manuel per 8 gg. (c.u. n. 40 del 2342015). Propone rituale reclamo il G.S.D. Oratorio Nazzano Carrara avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Massa con le seguenti motivazioni: per la società:” Propri sostenitori incitavano i propri giocatori alla violenza verso gli avversari e nel contempo rivolgevano frasi offensive verso gli stessi ed il DG. Lanciavano inoltre due fumogeni ed alcuni petardi, senza conseguenze” per il Bernardeschi:“ Espulso per comportamento offensivo verso il DG. Alla notifica dell’espulsione cercava lo scontro con il DG facendolo indietreggiare di qualche passo nel contempo lo offendeva. In seguito dall’esterno del recinto di gioco partecipava assieme ad altri sostenitori della propria società al comportamento gravemente intimidatorio ed offensivo verso gli avversari e reiterava le offese verso il DG”.Reclama l’Oratorio Nazzano Carrara chiedendo una riduzione di entrambe le sanzioni. In relazione all’ammenda la società non contesta quanto ascritto ai propri tifosi, valuta però eccessiva la sanzione anche in considerazione del fattivo comportamento che i dirigenti avrebbero messo in atto e facendo presente come la società sia stata estremamente corretta sotto il profilo del comportamento dei propri sostenitori e ricordando come nella precedente stagione sportiva l’Oratorio si è aggiudicata la Coppa Disciplina.Per quanto riguarda il giocatore la società contesta che abbia avuto un comportamento aggressivo nei confronti dell’arbitro, descrivendo inoltre una sorta di alterco tra il DG ed il padre del tesserato, alterco che non pare avere alcuna rilevanza per quanto attiene al comportamento del calciatore.La C.A.S.T. letti gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere parzialmente il reclamo.Il DG conferma in toto il proprio rapporto, e, del resto, in relazione al comportamento del pubblico nemmeno la reclamante contestava l’accaduto, limitandosi a rilevare come i dirigenti avessero tentato di placare gli animi.Tuttavia la responsabilità oggettiva della società non può venir meno e la sanzione, considerato il minimo edittale di 500 euro solo per il lancio di fumogeni e petardi, non può in alcun modo essere ridimensionata.In ordine alla squalifica del calciatore Bernardeschi, il supplemento di rapporto non chiarisce in cosa si sarebbe esplicato il comportamento descritto nel rapporto nella locuzione “cercava lo scontro”.E’ di tutta evidenza che la grave sanzione comminata dal primo giudice, risulta essere la sommatoria di una serie di comportamenti non regolamentari tra i quali quello sostanzialmente più grave dovrebbe essere il presunto atteggiamento aggressivo descritto dalla locuzione anzidetta.Tuttavia non pare vi siano riscontri in ordine ad un atteggiamento aggressivo e/o violento del giocatore, il quale ha sì commesso molte delle cose che gli sono state addebitate ma non ha posto in essere alcun gesto violento.L’atteggiamento più volte offensivo e decisamente arrogante, le reiterate offese, anche dopo essere uscito dal campo a seguito dell’espulsione, debbono essere sanzionate in modo severo, ma con una diminuzione rispetto a quanto statuito in primo grado, con una riduzione di due giornate.P.Q.M.La C.A.S.T. in parziale accoglimento del reclamo conferma la sanzione dell’ammenda di euro 700 alla società e riduce a sei giornate la squalifica al calciatore Bernardeschi Manuel, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it