COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Sales – Grevigiana (1-2) del 2/5/2015. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 45 del 6/5/2015 – Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 05/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Sales – Grevigiana (1-2) del 2/5/2015. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 45 del 6/5/2015 - Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Sales avverso la squalifica fino al 5/12/2015 inflitta al calciatore Reggioli Tommaso il quale “Rincorreva il D.G. e gli saltava sulla schiena in segno di protesta. Di poi gli colpiva leggermente la testa con un braccio senza tuttavia procurargli conseguenze traumatiche”. La reclamante nega ogni addebito, rileva che in occasione di una protesta per una decisione arbitrale si è formato un capannello intorno a D.G. e che l’unica imputazione che si può muovere al Reggioli è quella di avere cercato di fermare l’alzata del braccio dell’arbitro che stava per comminare un’ammonizione verso un suo compagno di squadra.Chiede una cassazione totale della sanzione o, in ipotesi, una riduzione della stessa.Chiede infine di essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma la rincorsa e il salto del calciatore verso di lui e specifica che il colpo ricevuto è stato contestuale al gesto dinamico dell’atleta, forse per la sua corsa e non lo identifica come gesto singolo preordinato all’atto violento. Significa infine che il Reggioli ha cercato di nascondersi per non essere individuato e che, al momento della notifica, si è allontanato senza protestare.La reclamante, rappresentata dal suo legale, all’udienza del 29/05/2015, preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, ha insistito nella propria linea difensiva evidenziando le specifiche presenti nel secondo documento del D.G.La Corte, esaminati gli atti ufficiali, sentita la parte reclamante, passa in decisione.Il Collegio rileva, ancora una volta, che fra la versione arbitrale di prime cure ed il suo supplemento, vi sono differenziazioni e specifiche che, se portate all’esame del primo Giudice, probabilmente lo avrebbero fatto propendere per una decisione diversa.Nel primo documento viene evidenziata una versione dei fatti al limite del verosimile: “…mi rincorreva (io ero girato e non lo vedevo) e mi saltava sulla schiena per poi protestare colpendomi leggermente la testa col suo braccio”. Da quanto relazionato si possono estrapolare due concetti: 1) il calciatore era di spalle all’arbitro; 2) il calciatore ha aggredito il D.G. saltandogli sulla schiena. C’è da chiedersi, in via preliminare, se un tale atteggiamento del calciatore possa essere verosimile senza che l’arbitro cada a terra o quantomeno venga spostato dall’urto fra i due corpi. Nel rapporto arbitrale nulla si rileva in proposito e ciò è singolare in quanto gli arbitri, abitualmente, riferiscono nei minimi particolari anche un semplice toccamento da parte di atleti e dirigenti. Nel supplemento di rapporto arbitrale, ove nuovi elementi emergono ai fini del giudicere, si ha la conferma di una rincorsa ed un salto verso l’arbitro seguito, probabilmente dalla dinamica del gesto, da un leggero colpo alla nuca.Orbene, le due fattispecie sono in conflitto fra di loro in quanto è difficilmente abbinabile una ricorsa con salto sulle spalle di un soggetto ad un colpo leggero sulla nuca dello stesso e tale osservazione può trovare una sua logica spiegazione seguendo la più elementare definizione della dinamica fra due corpi che si incontrano.D’altro canto non appare convincente nemmeno la versione della difesa della reclamante la quale si incentra sulla negazione di ogni addebito al proprio tesserato in modo del tutto generico, riportando il fatto su una situazione non contestata ovvero che il calciatore avrebbe cercato di bloccare il braccio del D.G. intenzionato ad ammonire un compagno di squadra del Reggioli.Da quanto esposto pertanto non si può trovare chiarezza relativamente ai fatti ascritti in quanto non definiti correttamente ed in maniera del tutto credibile e quindi occorre indirizzare la decisione nell’ottica del favor rei, tenendo comunque presente il dettato normativo federale che privilegia la versione arbitrale rispetto ad ogni altra versione dei fatti.Per quanto riguarda il tesserato, qualunque sia stato il suo comportamento nello specifico, occorre sottolineare l’assoluta antisportività tenuta dallo stesso e da ciò l’erogazione di una sanzione severa perché in ogni caso con i suoi gesti ha leso profondamente la figura dell’arbitro che nell’ambito della gara rappresenta l’Istituzione e l’Autorità costituita.P.Q.M.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, accoglie parzialmente il reclamo, cassa la decisione del G.S.T. e squalifica il calciatore Reggioli Tommaso fino al 5/10/2015.Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it