COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 30.05.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ARCI S. EGIDIO – LA CASTELLANA, DISPUTATA A S. EGIDIO IL 03.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA NR. 148 DEL 06.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 800,00;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 161 del 30.05.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. LA CASTELLANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ARCI S. EGIDIO – LA CASTELLANA, DISPUTATA A S. EGIDIO IL 03.05.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA NR. 148 DEL 06.05.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 800,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.05.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione del secondo assistente dell’arbitro e della società reclamante questa Corte osserva quanto segue. I fatti attribuibili ai tifosi dell’ASD La Castellana così come descritti nel rapporto dell’assistente appaiono pacifici e non contestati neppure dalla società reclamante. e pertanto vanno adeguatamente sanzionati, tuttavia la Corte ritiene che l’ammenda possa essere ridotta nella misura più congrua di €. 650,00. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce l’ammenda alla società ASD La Castellana ad €.650,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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