• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FOTI PASQUALE, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE ED ALL’ART. 95 N.O.I.F. (NOTA N.5681/1173 PF13-14 AM/MA DEL 4.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FOTI PASQUALE, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE ED ALL’ART. 95 N.O.I.F. (NOTA N.5681/1173 PF13-14 AM/MA DEL 4.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)
Al termine del procedimento davanti la Commissione Vertenze Economiche, avente ad oggetto la richiesta della A.S.D. Monterotondo Calcio di condanna della Reggina Calcio al pagamento della somma di € 40.000,00 relativa alla conferma del trasferimento a quest'ultima delle prestazioni sportive del calciatore Manuel Angelilli, l'organo giudicante, nel rigettare la pretesa, rilevava che l'accordo posto a fondamento della domanda non era stato redatto sugli appositi moduli predisposti dalle Leghe e non era stato portato a conoscenza degli organi federali. Gli atti venivano, pertanto, trasmessi alla Procura Federale. Questa, alla conclusione delle indagini, deferiva, per quanto ancora in questa sede rileva, Pasquale Foti, quale rappresentante legale della società Reggina Calcio S.p.A., per la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art.19 dello Statuto Federale ed all'art.95 N.O.I.F. per la condotta accertata dalla Commissione Vertenze Economiche. Delle medesime violazioni veniva chiamata a rispondere, a titolo diretto, la società nel cui interesse era stata espletata l'attività posta in essere dal citato rappresentante. Con decisione del 26.3.2015 il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, ritenuta documentalmente provata la condotta ascritta agli incolpati, li dichiarava responsabili delle violazioni contestate, condannando ,rispettivamente, la persona fisica a sei mesi di inibizione e la società a € 5.000,00 euro di ammenda. Contro tale pronuncia -di cui chiedevano la riforma ,totale o parziale, in termini di riduzione delle sanzioni-entrambi i deferiti hanno proposto impugnazione davanti questa Corte, sostenendo l'improduttività di effetti dell'accordo (a cagione del difetto di poteri rappresentativi in testa all'altro sottoscrittore e della concreta causa del trasferimento, realizzatasi solo per svincolo e non per effetto dell'accordo in parola) e, di conseguenza, l'assenza dell'obbligo di avvalersi delle forme della cui omissione si trattava. Il ricorso veniva discusso all'udienza del 29.5.2015,con la richiesta, rispettivamente, di conferma della decisione impugnata da parte della Procura Federale e di accoglimento dell'impugnazione da parte degli appellanti. Ciò premesso, la Corte osserva che nessun dubbio può ragionevolmente albergare circa l'effettiva sussistenza della violazione contestata, la cui configurazione è esclusivamente legata alla ricorrenza dell'elemento formale del mancato avvalimento degli speciali moduli e della contestuale informazione alla autorità federali. Da questo assorbente punto di vista è assolutamente irrilevante la sollecitata indagine sulla validità ed efficacia dell'accordo in sè, sia perchè la Corte non dispone di elementi che consentano di esprimere un siffatto giudizio, sia perchè essa non è competente in materia, sia, in special modo, perchè la violazione ha carattere autonomo e costituisce la reazione ordinamentale alla disobbedienza ad un precetto che, sebbene di natura solo formale, mira a garantire la certezza della circolazione negoziale in ambito federale e la immediata comunicazione agli uffici competenti di ogni trasferimento. Del resto, tra gli scopi perseguiti dalle norme della cui inosservanza si tratta va certamente collocato anche quello dissuasivo dalla stipulazione di negozi in frode alla normativa federale o, comunque, difformi dal modello legale. A questa stregua apparirebbe addirittura beffardo legittimare una condotta antiregolamentare (quale quella consistente nella mancata utilizzazione dei moduli in questione), sol perché -come infondatamente sostenuto dagli appellanti- nella stessa si anniderebbe un'ulteriore contrarietà ordinamentale (quale il compimento di un atto a vario titolo invalido). La decisione impugnata va, pertanto, confermata in punto di affermazione di responsabilità. Quanto alla misura della sanzione da applicare alla persona fisica (non rinvenendosi ragioni per modificare quella afferente alla persona giuridica, che si rivela ragionevolmente afflittiva in relazione alla capacità di sopportarla da parte dell'appellante) appare congrua rispetto alla peculiare conformazione meramente formale della violazione la sua ridotta determinazione in 4 mesi di inibizione. La decisione impugnata va confermata in ogni sua restante parte. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, riduce a 4 (quattro) mesi l’inibizione inflitta al Sig. Foti Pasquale. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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