F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREZZO/PAVIA DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 17.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREZZO/PAVIA DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 17.3.2015)
La A.C. Pavia S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro pubblicata sul Com. Uff. n. 154 del 9.3.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra Arezzo e A.C. Pavia S.r.l. dell’8.3.2015, ha respinto il reclamo proposto dalla società Pavia, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Arezzo 1 - Pavia 1) con la seguente motivazione : “letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Pavia, nonché il supplemento di referto richiesto all’Arbitro della predetta gara, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, osserva - che nel ricorso presentato dalla società Pavia si lamenta la mancata espulsione del calciatore n. 5 Carcione Imperio della società Arezzo, asseritamente raggiunto da due provvedimenti di ammonizione da parte dell’Arbitro, in contrasto con quanto da quest’ultimo riportato nel relativo referto di gara; - che in base alle predette affermazioni, peraltro non suffragate da alcun elemento probatorio idoneo a contraddire la fede privilegiata degli atti ufficiali, quali i rapporti di gara, la ricorrente richiedeva a questo Giudice Sportivo di disporre la ripetizione della gara in oggetto verificato l’errore tecnico compiuto dall’Arbitro; - che allo scopo di verificare la fondatezza dei motivi del ricorso è stato richiesto all’Arbitro un supplemento di rapporto, nel quale il Direttore di gara confermava di avere ammonito il calciatore Carcione Imperio n. 5 dell’Arezzo al 30’ minuto del primo tempo di gara, mentre l’ammonizione comminata dallo stesso al 26’ minuto del primo tempo di gara (che a parere della ricorrente era stata rivolta al medesimo calciatore Carcione Imperio) è stata invece rivolta al calciatore n. 2 Panariello Aniello della società Arezzo; - tanto premesso, preso atto della conferma delle risultanze degli atti ufficiali e la mancanza di elementi probatori che possono validamente contraddire quanto contenuto nei rapporti arbitrali, delibera di respingere il reclamo…”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riforma della decisione del Giudice Sportivo e, per l’effetto la ripetizione della gara Arezzo/Pavia, la ricorrente ha dedotto un unico motivo. In particolare la ricorrente ha sostenuto che la mancata espulsione del calciatore dell’Arezzo sarebbe stata frutto di un errore tecnico dell’Arbitro che non avrebbe tenuto conto della doppia 2 ammonizione comminata allo stesso. E tale circostanza sarebbe provata da rilievi fotografici, nonchè dai dvd con immagini videoriprese che vengono allegati al ricorso. Il ricorso va respinto in quanto, dal rapporto dell’arbitro e dal supplemento dello stesso, si evince che non è stata comminata una doppia ammonizione allo stesso calciatore. Inoltre, in applicazione dell’art. 35 comma 1/1.2, gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche riprese televisive al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati e non per finalità diverse (v. in questo senso decisione del 16.2.2012 di questa Corte pubblicata nel Com. Uff. n.181 del 2012). Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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