F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LARIBI KARIM SEGUITO GARA CARPI/BOLOGNA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 3.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LARIBI KARIM SEGUITO GARA CARPI/BOLOGNA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 3.4.2015)
Con decisione del 3.4.2015 e pubblicata con Com. Uff. n. 88, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha squalificato il calciatore Laribi Karim, tesserato per la società Bologna F.C. 1909 “per avere, al 40° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al collo”. Avverso tale provvedimento la società Bologna ha proposto reclamo con atto del 15.4.2015, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato rilevando, in primo luogo, la ingiusta applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dell’art 19 comma 4 lett. b), C.G.S., pur in assenza di conseguenze lesive nei confronti del calciatore avversario. Le doglianze illustrate dalla società reclamante sono prive di fondamento e, pertanto, il proposto appello non può trovare accoglimento. Ad avviso della C.S.A. la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune dai vizi denunciati dalla reclamante e, comunque, corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del 5 Laribi come violenta sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione minima di 3 giornate di squalifica previste dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., che appare congrua in relazione ai fatti allo stesso ascritti. È necessario rilevare, infine, che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall’effetto provocato ma dal semplice compimento. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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