F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAURICIO PINILLA FERRERA SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 4.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
7. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAURICIO PINILLA FERRERA SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 4.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015)
Con ricorso indicato in epigrafe, la società Atalanta Bergamasca Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Mauricio Pinilla Ferrera per avere “al 47° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con un violento calcio alla gamba”. Attraverso i motivi di doglianza, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica da tre a due giornate, con richiesta, ai sensi dell’art. 34 comma 5 C.G.S., di convocazione del Direttore di gara e supplemento di rapporto dello stesso. A sostegno di tale richiesta, la ricorrente sostiene che dall’attenta disamina degli atti ufficiali di gara e dalla dinamica dell’azione, risulta che il gesto posto in essere dal Pinilla sia privo del carattere della violenza richiesto ai fini dell’applicazione della lettera b) dell’art. 19, comma 4, C.G.S., in quanto il calciatore, al contrario, ha posto in essere una condotta inidonea a cagionare qualsivoglia conseguenza lesiva all’avversario, secondo i canoni della condotta antisportiva. La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento. L’episodio violento di cui si è reso autore il Pinilla risulta provato dal rapporto dell’arbitro, atto munito di fede probatoria privilegiata per cui non si rende necessaria l’audizione dello stesso. Inoltre non appare rilevante ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare, la circostanza che la condotta posta in essere dal calciatore non abbia procurato conseguenze fisiche. È bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. Conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Ciserano (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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