F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 11 Giugno 2015 (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIO DI MECO (soggetto inibito), CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (amministratore unico e rappresentante legale della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl – (nota n. 9032/434 pf14-15 AM/ma del 15.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 11 Giugno 2015
(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIO DI MECO (soggetto inibito), CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (amministratore unico e rappresentante legale della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 9032/434 pf14-15 AM/ma del 15.4.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 21.4.2015 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Il Sig. Di Meco Ottavio, per la violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 e 22 comma 8 del CGS: a) per avere, sebbene fosse ancora vigente l’inibizione per cinque anni comminatagli dalla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Abruzzo (C.U. 69 del 26 maggio 2015), in occasione della gara della Lega Nazionale Professionisti di Serie B Virtus Lanciano/Varese del 31.01.2015, con l’artifizio di un “Pass Staff – All. Area”, recante il n. 30, rilasciatogli dalla Società Virtus Lanciano 1924 Srl per la Stagione Sportiva 2014 - 2015, recante la sua fotografia e la scritta “Magazziniere”, acceduto (benché tale accesso gli fosse precluso in conseguenza della richiamata inibizione) all’interno degli spogliatoi dove svolgeva l’attività di magazziniere, trasportando maglie, tute, bottiglie di integratori; per avere inoltre, al termine dell’incontro, portato nel magazzino, ubicato sempre all’interno degli spogliatoi, giacconi dei calciatori e palloni; per avere infine, negli ultimi due – tre minuti del secondo tempo, con l’artifizio del Pass Staff All Area, assistito alla gara nel campo di gioco, a circa due metri dalla panchina della Virtus Lanciano; b) per avere svolto indebitamente le mansioni di magazziniere, all’interno dello spogliatoio e dell’area riservata, nelle precedenti gare casalinghe disputate dalla Virtus Lanciano e ciò in forza del Pass All Area indebitamente rilasciatogli dalla Società Virtus Lanciano per la Stagione Sportiva 2014 – 2015; - il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, della violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS nonché dell’art. 37, comma 1 del NOIF: a) per avere, nella qualità di Amministratore Unico e rappresentante legale della Società SS Virtus Lanciano 1924, fatto accedere negli spogliatoi, mediante l’artifizio del rilascio di un “Pass Staff All Area”, il Signor Di Meco Ottavio al fine di svolgere le mansioni di magazziniere durante le gare interne della medesima Società per la stagione Sportiva 2014 - 2015, sebbene lo stesso fosse stato inibito per cinque anni dalla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Abruzzo; b) per avere, nella stessa qualità, fatto svolgere le mansioni di magazziniere durante le gare esterne della medesima Società al Signor Singh Tarsem, senza che questi fosse tesserato e inserito nei fogli censimento; - La Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 4, comma 2, e 1 bis, comma 5, del CGS per risultare il Signor Di Menno Di Bucchianico Claude Alain e il Signor Di Meco Ottavio, al momento di commissione dei fatti, di essa tesserato e/o comunque espletante la propria attività nell’interesse della stessa. Il patteggiamento Alla riunione del 14.5.2015 i Signori Di Meco Ottavio, Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale, in data 28.5.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Di Meco Ottavio, Di Menno Di Bucchianico Claude Alain e la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Di Meco Ottavio, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei); pena base per il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società Virtus Lanciano 1924 Srl, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Di Meco Ottavio; - inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain; - ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico della Società Virtus Lanciano 1924 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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