COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ALFANO BERARDINO FINO AL 31.10.15, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA ROVETO / PUCETTA, DISPUTATA IL 19.4.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°56 del 23.4.15 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ALFANO BERARDINO FINO AL 31.10.15, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA ROVETO / PUCETTA, DISPUTATA IL 19.4.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°56 del 23.4.15 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Atletico Civitella ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Alfano, perché, a fine gara, protestava in maniera particolarmente smodata nei confronti dell’arbitro, al quale rivolgeva offese e gravi minacce e lo colpiva intenzionalmente alla testa con il pallone, dopo vari tentativi. L’appellante, pur scusandosi del comportamento posto in essere dal proprio tesserato, ha dedotto, comunque, l’involontarietà del gesto, in quanto i calci al pallone erano da considerarsi uno sfogo per la rabbia accumulata a seguito della matematica retrocessione della sua squadra, così come le frasi irriguardose, rivolte non al direttore di gara ma pronunciate senza un particolare obiettivo. Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, precisato che il gesto dell’Alfano non ha provocato particolari conseguenze.
Alla luce dei suddetti chiarimenti la Corte ritiene, pertanto, equo ridurre lievemente la sanzione fino al 30.9.15. Per questi motivi, la Corte,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Alfano Berardino fino al 30.9.15, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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