COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HATRIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE AL CALCIATORE AMELII MICHELE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HATRIA / ROSBURGHESE ROSETO CALCIO, DISPUTATA IL 17.5.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N.62 DEL 21.5.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HATRIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE AL CALCIATORE AMELII MICHELE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HATRIA / ROSBURGHESE ROSETO CALCIO, DISPUTATA IL 17.5.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N.62 DEL 21.5.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Hatria Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe, inflitta dal G.S. al calciatore Amelii Michele perché, in reazione ad un fallo subito, colpiva un avversario con un pugno sul volto causandogli fuoriuscita di sangue. La società appellante ha contestato gli addebiti al proprio tesserato, in quanto le motivazioni addotte dal G.S,. che richiamano quanto risultante dal rapporto arbitrale e dal Commissario di campo presente, sono da considerarsi generiche e non rispondenti a quanto realmente accaduto. In primo luogo, infatti, il calciatore non avrebbe reagito a un fallo subito, in quanto nel momento in cui è stato espulso il gioco era fermo e, in secondo luogo, il tesserato non avrebbe colpito volontariamente l’avversario, posto che quest’ultimo andava ad impattare contro il suo braccio mentre gli si avvicinava minacciosamente. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara, infatti, è stato molto preciso nel suo rapporto, ove ha specificato che l’Amelii ha tirato un pugno al naso a un avversario, per reazione a un pugno ricevuto. Tale versione è stata riportata anche dal Commissario di campo nel proprio rapporto come, peraltro, riferito anche dalla società ricorrente. Da quanto precede, tenuto conto che l’interessata versione dei fatti fornita dalla società appellante è decisamente smentita dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, forniti di prova privilegiata ai fini del decidere, consegue che questa Corte non può che confermare la decisione del G.S. in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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