• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO:
– DEL AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2010/11 E 2011/2012, TESSERAVA IL CALCIATORE PODDA LORENZO (NATO A GUARDIAGRELE IL 17/10/2000), NONOSTANTE QUESTI FOSSE RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE;
– DEL SIG. PUTRINO GIANFRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2012/13 E 2013/2014, TESSERAVA IL CALCIATORE PODDA LORENZO (NATO A GUARDIAGRELE IL 17/10/2000), NONOSTANTE QUESTI FOSSE RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE;
– DEL SIG. PODDA LORENZO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, SIN DALLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E FINO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NONOSTANTE FOSSE MINORE DEGLI ANNI SEDICI E RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE FINO AL 9.9.2014, ACCETTAVA DI TESSERARSI PER L’A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO DI FRANCAVILLA AL MARE (CH);
– DEL ALLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER QUANTO ASCRITTO AI SUOI PRESIDENTEI SIGG.RI BEVILACQUA GIUSEPPE E PUTRINO GIANFRANCO E, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER QUANTO CONTESTATO AL SUO TESSERATO PODDA LORENZO;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO:
- DEL AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2010/11 E 2011/2012, TESSERAVA IL CALCIATORE PODDA LORENZO (NATO A GUARDIAGRELE IL 17/10/2000), NONOSTANTE QUESTI FOSSE RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE;
- DEL SIG. PUTRINO GIANFRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2012/13 E 2013/2014, TESSERAVA IL CALCIATORE PODDA LORENZO (NATO A GUARDIAGRELE IL 17/10/2000), NONOSTANTE QUESTI FOSSE RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE;
- DEL SIG. PODDA LORENZO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, SIN DALLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E FINO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NONOSTANTE FOSSE MINORE DEGLI ANNI SEDICI E RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE FINO AL 9.9.2014, ACCETTAVA DI TESSERARSI PER L’A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO DI FRANCAVILLA AL MARE (CH);
- DEL ALLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER QUANTO ASCRITTO AI SUOI PRESIDENTEI SIGG.RI BEVILACQUA GIUSEPPE E PUTRINO GIANFRANCO E, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER QUANTO CONTESTATO AL SUO TESSERATO PODDA LORENZO;
Con nota del 23.04.2015 il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione le parti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni loro formulate e come sopra riportate.
Con raccomandate aa.rr. del 12.05.2015 a norma degli art. 41 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, regolarmente notificate, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 15.06.2015, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.
La sola Sig.ra Virginia De Cesaris, madre del minore Lorenzo Podda, ha fatto pervenire una memoria difensiva, mentre gli altri soggetti deferiti non hanno fatto pervenire scritti difensivi.
All’udienza suddetta è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimiliano Di Francesco, il quale, preliminarmente, eccepiva la tardività della nota per essere stata, la stessa, inviata alla Procura solo in data odierna e, nel merito, procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento concludendo, dopo ampia discussione, per l’applicazione delle seguenti sanzioni: Bevilacqua Giuseppe e Putrino Gianfranco mesi sei di inibizione; Podda Lorenzo mesi due di squalifica; A.S.D. Francavilla Calcio € 900,00 di ammenda.
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che l’eccezione sollevata dalla Procura in ordine alla tardività della memoria è fondata, in quanto lo scritto – che viene acquisito agli atti ai soli fini della certificazione della data di arrivo – è pervenuto alla Procura Federale solo in data 15.6.2015, ovvero lo stesso giorno dell’udienza e non nei tre giorni precedenti, come previsto dalla normativa di riferimento.
Nel merito, il Tribunale osserva che la responsabilità dei soggetti deferiti sia documentalmente dimostrata, in quanto il minore Podda Lorenzo, all’epoca dei fatti infrasedicenne, risultava residente anagraficamente a Roma, unitamente all’intero nucleo familiare e, quindi, non residente né nella stessa regione della società tesserante, né in provincia confinante, sia pure di altra regione e ciò in violazione del’art. 40, comma III, N.O.I.F.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, equo infliggere agli stessi le sanzioni come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge: ai Sigg.ri Bevilacqua Giuseppe e Putrino Gianfranco la sanzione dell’inibizione per mesi cinque; al calciatore Podda Lorenzo la squalifica di mesi uno; alla società Francavilla Calcio l’ammenda di € 700,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO:
– DEL AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2010/11 E 2011/2012, TESSERAVA IL CALCIATORE PODDA LORENZO (NATO A GUARDIAGRELE IL 17/10/2000), NONOSTANTE QUESTI FOSSE RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE;
– DEL SIG. PUTRINO GIANFRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2012/13 E 2013/2014, TESSERAVA IL CALCIATORE PODDA LORENZO (NATO A GUARDIAGRELE IL 17/10/2000), NONOSTANTE QUESTI FOSSE RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE;
– DEL SIG. PODDA LORENZO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, SIN DALLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E FINO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NONOSTANTE FOSSE MINORE DEGLI ANNI SEDICI E RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE FINO AL 9.9.2014, ACCETTAVA DI TESSERARSI PER L’A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO DI FRANCAVILLA AL MARE (CH);
– DEL ALLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER QUANTO ASCRITTO AI SUOI PRESIDENTEI SIGG.RI BEVILACQUA GIUSEPPE E PUTRINO GIANFRANCO E, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER QUANTO CONTESTATO AL SUO TESSERATO PODDA LORENZO;"