COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 179 DEL 11 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.134 della Società A.S.D. STELLE AZZURRE S.G.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 21.5.2015 (ammenda di € 700,00, squalifica del campo di giuoco per UNA giornata effettiva).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 179 DEL 11 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.134 della Società A.S.D. STELLE AZZURRE S.G.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 21.5.2015 (ammenda di € 700,00, squalifica del campo di giuoco per UNA giornata effettiva). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante, che ha chiesto l'annullamento o la riduzione della sanzione pecuniaria e l'annullamento della squalifica del campo; che a sostegno delle proprie richieste ha ridimensionato l'accaduto quanto alle frasi ingiuriose e al lancio di petardi dalle tribune, segnalando anche la presenza di molti spettatori non rientranti nella tifoseria delle Stelle Azzurre, che potrebbero essere stati protagonisti degli episodi incriminati; che nel referto arbitrale i responsabili vengono identificati tra i tifosi della società reclamante, il cui comportamento è stato definito scorretto, minaccioso e ingiurioso, con frasi offensive nei confronti degli avversari e che durante la gara sono state lanciate tre bombe verso il settore ospiti, senza provocare danni; che dal rapporto di gara del Commissario di Campo emerge che le frasi volgari nei confronti del Presidente della Società Crucolese erano rivolte non da sostenitori della Soc. Stelle Azzurre, ma da dirigenti di altra Società, estranea alla gara; considerato che la sanzione pecuniaria inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico della società e, pertanto, può essere ridotta; mentre va dichiarato inammissibile il reclamo relativamente all’impugnazione della squalifica del campo per una gara, ai sensi dell’art.45, comma 3, lettera c, del C.G.S. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo della Società A.S.D. STELLE AZZURRE S.G.F. relativamente all’impugnazione della squalifica del campo per UNA gara, ai sensi dell’art.45, comma 3, lettera c, del C.G.S. riduce la sanzione dell'ammenda a € 200,00; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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