COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 179 DEL 11 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.135 della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 30.4.2015 (ammenda di € 40,00, inibizione del dirigente PROVENZANO Sandro fino al 15.3.2016, squalifica del calciatore PORCO Carmelo per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore CAPANNA Rocco per OTTO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 179 DEL 11 GIUGNO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.135 della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 30.4.2015 (ammenda di € 40,00, inibizione del dirigente PROVENZANO Sandro fino al 15.3.2016, squalifica del calciatore PORCO Carmelo per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore CAPANNA Rocco per OTTO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA la reclamante chiede l'annullamento dell'ammenda che sarebbe ingiustamente inflitta per fatti da addebitare alla tifoseria locale, l'annullamento della inibizione al dirigente Provenzano Sandro per la insussistenza del fatto, la riduzione delle squalifiche ai calciatori Porco Carmelo e Capanna Rocco, i quali non avrebbero tenuto alcun atteggiamento violento in danno del direttore di gara. Premesso che è inammissibile l'impugnazione avverso l'ammenda di € 40,00 alla società a norma dell'art.45, comma 3, lett.d, del CGS, i fatti vanno diversamente valutati quanto alla condotta dei tesserati, poiché dagli atti ufficiali non emergono gli estremi del tentativo di aggressione, ossia atti idonei e diretti in modo non equivoco a colpire il direttore di gara, che non si sono concretizzati esclusivamente per l'intervento di altri soggetti, dovendosi riconoscere, invece, la responsabilità degli stessi per gli ulteriori addebiti. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE, relativamente all'impugnazione dell'ammenda, ai sensi dell’art.45, comma 3, lettera d, del C.G.S. in parziale accoglimento, riduce l'inibizione al dirigente PROVENZANO Sandro fino al 30 OTTOBRE 2015 (così determinata per il principio della affettività della sanzione); riduce la squalifica del calciatore PORCO Carmelo a TRE gare effettive; riduce la squalifica del calciatore CAPANNA Rocco a QUATTRO gare effettive; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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