COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 11 Giugno 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 121. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO C.S.S. NEAPOLIS – GARA C.S.S. NEAPOLIS / NUOVA BOYS CAIVANESE DEL 26.01.2015 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 140 del 11 Giugno 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 121. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO C.S.S. NEAPOLIS – GARA C.S.S. NEAPOLIS / NUOVA BOYS CAIVANESE DEL 26.01.2015 – ATT. MISTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo fax e, successivamente, in data 24.04.2015, a mezzo plico raccomandata postale, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (che è di sette giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania è in data 16.04.2015, per cui il termine era fissato al 23.04.2015. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società C.S.S. Neapolis; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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