COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 179. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GAROFANO EMILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S.; A CARICO DEL SIG. NIFO SARRAPOCHIELLO RINO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO E, NELL’OCCASIONE DELLA GARA IN ESAME, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. BORRELLI UMBERTO, CLEMENTE MANUEL, ERRICO DYLAN, FIORILLO FEDERICO, COLETTA MAURO, DE ROSA MARIO, VALENTE SIMONE, SANZARI ALESSANDRO, D’ADDONA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA: ART. 7, COMMI 2, 3, 4 E 6 ED ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 179. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GAROFANO EMILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S.; A CARICO DEL SIG. NIFO SARRAPOCHIELLO RINO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO E, NELL’OCCASIONE DELLA GARA IN ESAME, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI SIGG. BORRELLI UMBERTO, CLEMENTE MANUEL, ERRICO DYLAN, FIORILLO FEDERICO, COLETTA MAURO, DE ROSA MARIO, VALENTE SIMONE, SANZARI ALESSANDRO, D’ADDONA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA): ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING GUARDIA: ART. 7, COMMI 2, 3, 4 E 6 ED ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione del 9 ottobre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 24 giugno 2014, prot. 7743/757, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate (in ordine alla gara Sporting Guardia / Montesarchio del 21.12.2013, valevole per il Campionato Regionale di Promozione 2013/2014); tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, che, con delibera n. 159, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 6.11.2014, pagg. 739-740, era stata disposta da questo Collegio, con l’espresso consenso del Rappresentante della Procura Federale, il rinvio della decisione a data da destinarsi. Alla riunione del 16.02.2015 erano risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché l’assistente legale, in nome e per conto dei deferiti indicati in epigrafe. Quest’ultimo, riportandosi a tutto quanto già scritto in precedente memoria difensiva (in atti depositata, in data 31.10.2014), ha ribadito, in particolare: a) la violazione dei principi costituzionali in materia di difesa, recepiti ed espressamente adottati dal CONI ne “i principi di giustizia sportiva” e nei regolamenti giustiziali delle varie Federazioni sportive, tra cui la F.I.G.C., con conseguente inutilizzabilità delle testimonianze assunte dalla Procura nel corso delle indagini: inutilizzabilità che sarebbe stata determinata, ad avviso dell’assistente legale dei deferiti, dall’omessa avvertenza ad essi, in tale fase, della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, nonché di presentare memorie e/o documenti; b) violazione dell’art. 32 quinquies del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, per superamento del termine di 40 giorni, in esso fissato per le indagini, con conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine svolti successivamente al 18 febbraio 2014; c) nel merito, l’insussistenza dell’illecito sportivo e di ogni violazione contestata e, comunque, assenza dell’illecito stesso per i calciatori; d) sussistenza, viceversa, dell’esimente dello stato di necessità; e) in subordine, richiesta di derubricazione dell’art. 7 C.G.S. in relazione all’art. 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S.; f) in via ulteriormente subordinata, il minimo della sanzione per tutti i deferiti. Il Rappresentante della Procura Federale, opponendosi alle eccezioni di forma e rito formulate dal difensore dei deferiti, nelle sue conclusioni, ha chiesto: a) a carico dei sigg. Garofano Emilio, Fiorillo Federico, Coletta Marco, Clemente Manuel e De Rosa Mario, l’inibizione per anni 3 e mesi 6; b) a carico del sig. Nifo Sarrapochiello Rino, l’inibizione per anni 3 e mesi 8; c) a carico dei sigg. Valente Simone, Sanzari Alessandro, Borrelli Umberto, D’Addona Antonio ed Errico Dylan, la squalifica per anni 3 e mesi 6; d) a carico della società Sporting Guardia, la penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nel Campionato di competenza della prossima stagione sportiva (2015/2016), nonché euro 5.000,00 di ammenda. Ciò premesso, devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di forma sollevate dai deferiti. Al riguardo, va osservato innanzitutto che gli atti procedimentali, ai quali essi fanno riferimento, sono stati tutti posti in essere prima dell’adozione ed entrata in vigore delle nuove norme in materia di Giustizia Sportiva invocate dalla difesa (sia quelle adottate dal CONI, sia quelle successivamente adottate in ambito F.I.G.C.). Deve ulteriormente sottolinearsi che, anche ammesso che tali norme abbiano introdotto un cogente obbligo per la Procura Federale di informare gli indagati della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, deve rilevarsi che le stesse non sono applicabili, alla stregua del principio “tempus regit actum”. La fattispecie in esame va, pertanto, esaminata alla stregua del precedente sistema normativo, la cui violazione, peraltro, non è stata eccepita dai deferiti. Deve evidenziarsi, comunque, che il Codice di Giustizia Sportiva precedentemente vigente non conteneva, nemmeno implicitamente, l’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, nella fase delle indagini di competenza della Procura Federale. Altresì, deve puntualizzarsi che, nell’ambito delle indagini suddette, la mancanza di un avviso in tal senso non può ritenersi costitutivo di violazione del diritto di difesa. A tale conclusione si perviene, considerato che, in tale fase: a) la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia è espressamente prevista dal Codice di riferimento (in particolare, all’art. 34); b) non è previsto l’obbligo cogente ed insuperabile di assistenza di difensore di fiducia o, comunque, d’ufficio, come nell’ordinamento penale statuale; c) tutti i tesserati, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di “indagati” (i quali, come dal precedente Codice di Giustizia Sportiva, non rivestono tale qualifica, o posizione soggettiva, se non a seguito dell’eventuale deferimento disciplinare), hanno l’obbligo giuridico di collaborare lealmente con gli Organi Inquirenti nella ricerca della verità dei fatti e non possono esercitare la cosiddetta “facoltà di non rispondere”; d) fino alla contestazione degli addebiti, nel Codice di Giustizia Sportiva non può giuridicamente parlarsi di parti formalmente costituite; e) l’art. 2 del Codice del Processo Sportivo approvato dal CONI nel luglio 2014, al comma 6 dispone che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Va rilevato, per completezza, che, per quanto qui interessa, ad avviso del Collegio, per gli stessi motivi appena riportati, nemmeno il nuovo Codice di Giustizia Sportiva prevede l’obbligo di cui si discute, almeno fino all’informativa prevista dall’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente, atto che può considerarsi idoneo all’individuazione formale dell’indagato come parte. A tanto induce anche il fatto che l’art. 32 quinquies del nuovo Codice prevede l’iscrizione in apposito registro soltanto delle notizie di fatti o atti rilevanti: nell’ordinamento sportivo non è prevista l’iscrizione, nel registro stesso, del nome della persona alla quale è attribuita l’infrazione disciplinare, come invece dispone l’art. 335 del Codice di Procedura Penale. Un’altra eccezione, opposta dalla difesa dei deferiti, riguarda lo sforamento del termine di 40 giorni previsto, dall’art. 32 quinquies del nuovo Codice, in ordine alla conclusione delle indagini. Ma anche tale eccezione va rigettata, alla stregua del principio “tempus regit actum”. Nel merito, si rileva che, come riferito dall’arbitro nel rapporto di gara e nel supplemento allo stesso: a) al 2’ del primo tempo, la società Sporting Guardia effettuava tutte e tre le sostituzioni (usciva il n. 3, Fiorillo Federico, sostituito dal n. 15 Clemente Manuel; usciva il n. 11, Coletta Mauro, sostituito dal n. 13 De Rosa Mario; usciva il n. 9, Valente Simone, sostituito dal n. 14, Sanzari Alessandro); b) un minuto dopo, al 3’ del primo tempo, abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 6 dello Sporting Guardia, Borrelli Umberto; c) al 4’ del primo tempo (ovvero, dopo un altro minuto ancora), abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 8 dello Sporting Guardia, D’Addona Antonio; d) al 5’ del primo tempo, abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 7 dello Sporting Guardia, Errico Dylan; e) al 6’ del primo tempo, abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 15 dello Sporting Guardia, Clemente Manuel; f) all’8’ del primo tempo, abbandonava il terreno di giuoco, per infortunio, il n. 14 dello Sporting Guardia, Sanzari Alessandro. L’arbitro, a questo punto, decretava la fine della gara, per inferiorità numerica della squadra dello Sporting Guardia, che era rimasta con soli sei calciatori. Uno dei calciatori, sentito dalla Procura Federale, Coletta Mauro, ha dichiarato che, oltre a lui, erano stati sostituiti i calciatori Izzo (n. 10) e Valente (n. 9): a suo dire, quindi, non sarebbe stato sostituito il n. 3 Fiorillo, come scritto dal direttore di gara. Il Tribunale, sul punto, non può che conferire credito al rapporto dell’arbitro, data la sua natura di fonte privilegiata di prova. Nel rapporto stesso, si legge che, dopo la sospensione della gara, il presidente dello Sporting Guardia, sig. Garofano Emilio, gridando e con linguaggio scurrile, dichiarava che quanto avvenuto era per protestare contro la Lega e gli arbitri. Ad avviso del Collegio, quanto è riportato e riferito dal direttore di gara nei suoi atti è già di per sé sufficiente per configurare la fattispecie quale azione articolata e dolosa e sanzionarne gli autori. Ed invero, se già può risultare arduo e difficile pensare che gli infortuni siano stati reali e si siano effettivamente verificati, ogni dubbio è fugato, leggendo quanto riferisce nel proprio rapporto l’arbitro, in merito al comportamento dei tesserati dello Sporting Guardia ed alle parole pronunciate dal presidente, sig. Garofano Emilio, il quale, a modo suo, spiega le ragioni del comportamento tenuto, volutamente finalizzato a realizzare una situazione di inferiorità numerica e, quindi, a perdere la gara. Né i deferiti hanno prodotto la benché minima prova (o indizio), che potesse in qualche modo giustificare il loro comportamento (per esempio: eventuali attestati medici e/o ospedalieri, ecc.) e dimostrare l’insussistenza del dolo. A fronte delle evidenze riportate negli atti di gara redatti dall’arbitro, le dichiarazioni rese dai deferiti alla Procura federale assumono solo funzione di conferma, ma non aggiungono nulla di nuovo. Va precisato che, indipendentemente da eventuali altre motivazioni, ai sensi dell’art. 7 C.G.S., il semplice compimento di atti diretti ad alterare il risultato della gara costituisce di per sé illecito sportivo, con l’aggravante, nel caso in esame, di cui all’art. 7, comma 6, del citato Codice di Giustizia Sportiva, come rilevato dalla Procura Federale. Di conseguenza, anche se, in ipotesi, il Tribunale avesse accolto le eccezioni formulate dalla difesa dei deferiti in merito all’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini della Procura Federale, l’esito del presente giudizio non sarebbe cambiato. Passando ad esaminare e valutare le responsabilità dei singoli, sussiste la responsabilità di tutti i deferiti, dirigenti e calciatori. Inducono a tale convincimento le parole dette dal Presidente, sig. Garofano Emilio a fine gara, le modalità ed i tempi (in sequenza temporale “a raffica”) delle sostituzioni, l’assenza di elementi probatori a difesa (ad es., referti e/o certificati medici attestanti infortuni e/o traumi, ecc.), come anche in precedenza sottolineato. Né è condivisibile la tesi dei calciatori subentrati, i quali, a loro difesa, asseriscono che non hanno fatto altro che ottemperare ad un ordine del proprio allenatore, alla cui esecuzione non avrebbero potuto sottrarsi. È vero, invece, esattamente il contrario: essi avevano il dovere di non rendersi complici di un illecito, del quale, per quanto sopra rilevato, essi erano ben consapevoli. Al riguardo, si ribadisce quanto già evidenziato in precedenza, ovvero che le dichiarazioni rese dai deferiti alla Procura Federale assumono solo funzione di conferma, ma non aggiungono nulla di nuovo rispetto al rapporto arbitrale di gara ed al relativo supplemento. Per tutto quanto precede, va da sé che non può trovare accoglimento la tesi, pur suggestiva, della sussistenza, per i deferiti, dell’esimente dello stato di necessità. Ammesso che fossero fondati i loro timori, essi avrebbero dovuto attivare ben altri rimedi per evitare i presunti rischi. Sussiste infine la responsabilità del sig. Nifo Sarrapochiello, il quale non ha aderito per tre volte alle convocazioni della Procura Federale, con la circostanza aggravante di non aver, in alcun modo, tentato di fornire specifica giustificazione, alla Procura medesima, in ordine alle proprie assenze. Questo Collegio, valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che presiedono alla vicenda in esame; considerata la sua particolare gravità, anche sotto il profilo delle modalità d’esecuzione delle reiterate infrazioni disciplinari, innanzi descritte; tenuto conto del pesante dispregio delle norme sportive e dei principi fondamentali dello sport, evidenziato dai deferiti (tesserati e società Sporting Guardia); rilevata l’analogia, obiettivamente evidente, con la notoria vicenda, relativa alla gara Salernitana / Nocerina del 10.11.2013, valevole per il Campionato Nazionale Professionisti di Prima Divisione, girone B; valutato che, nella richiamata circostanza del 10 novembre 2013, si trattava di evento dell’ambito professionistico, con la rilevante circostanza aggravante della presenza attiva, sul terreno di gioco, del medico sociale; tenuto doverosamente presente, altresì, il fatto che la vicenda in esame attiene all’ambito dilettantistico e non a quello professionistico, con tutte le evidenti conseguenze e differenziazioni; P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di Infliggere: a) a carico del sig. Garofano Emilio, presidente della società Sporting Guardia, l’inibizione per mesi quindici; b) a carico del sig. Nifo Sarrapochiello Rino, all’epoca dei fatti direttore sportivo e, nell’occasione, dirigente accompagnatore ufficiale della società Sporting Guardia, l’inibizione per mesi quindici; c) a carico dei calciatori Fiorillo Federico, Coletta Marco, Clemente Manuel, De Rosa Mario, Valente Simone, Sanzari Alessandro, Borrelli Umberto, D’Addona Antonio ed Errico Dylan la squalifica fino al 30.06.2016; d) a carico della soc. Sporting Guardia la penalizzazione di cinque punti in classifica nel campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, nonché euro 2.000,00 di ammenda.
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