COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 126. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA LUSCIANO / ATLETICO AVERSA DEL 15.2.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 126. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO AVERSA – GARA LUSCIANO / ATLETICO AVERSA DEL 15.2.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la propria precedente decisione n. 123, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 140 dell’11.06.2015, pag.2532, osserva: con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Atletico Aversa ha chiesto che venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società controparte, in relazione alla gara indicata in epigrafe, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore della società Lusciano, sig. Siro Antonio, utilizzato effettivamente nella gara in esame. Con una prima decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 30 del 5.03.2015, pag. 835, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il ricorso, sul presupposto del regolare tesseramento del calciatore in argomento. Verificata, nei giorni immediatamente successivi, l’insussistenza del cennato presupposto del regolare tesseramento, lo stesso Giudice di prime cure, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della nominata Delegazione Provinciale di Caserta, n. 31 del 12.03.2015, pag. 881, ha revocato la precedente decisione ed ha accolto il ricorso della società Atletico Aversa, in quanto il calciatore suddetto risultava tesserato per altra società, infliggendo: a) a carico della soc. Lusciano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di euro 50,00; b) a carico del sig. Siro, la squalifica fino al 31 dicembre 2015. Le cennate decisioni, impugnate dalla società Lusciano, sono state annullate da questa Corte, con decisione n. 123, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 140 dell’11.06.2015, pag. 2532, con la quale, ulteriormente, la Corte, ritenuto l’errore scusabile, in ragione dei motivi ampiamente enunciati nella citata delibera, ha rimesso in termini la società Atletico Aversa, per l’impugnazione della prima delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 30 del 5.03.2015, pag. 835, di rigetto dell’originario ricorso per posizione irregolare del sig. Siro Antonio della società Lusciano. Tanto premesso, all’odierna riunione è stato sottoposto, all’esame di questa Corte, il ricorso della società Atletico Aversa avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale. Il ricorso è fondato, in quanto, effettivamente, il sig. Siro Antonio, come più volte sottolineato in precedenza, non aveva titolo a partecipare alla gara indicata in epigrafe, in quanto già formalmente tesserato per altra società, fin dal 17.09.2014. Pertanto, deve infliggersi, a carico della società Lusciano, la sanzione, prevista dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere utilizzato il calciatore Siro Antonio, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Non è invece applicabile, al caso in esame, l’art. 17, comma 1, del C.G.S., invocato dalla reclamante, che riguarda una fattispecie diversa. Né rientra nelle competenze di questa Corte Sportiva, come pur richiesto dalla reclamante, approfondire la posizione del nominato calciatore Siro Antonio, nelle gare precedenti a quella oggetto del presente giudizio. Tale attività può soltanto costituire oggetto di indagine da parte della Procura Federale, alla quale si dispone la trasmissione del fascicolo, per le valutazioni di competenza in merito alla posizione del nominato calciatore Siro Antonio (per l’eventuale partecipazione a gare senza averne titolo) e della società Lusciano (per l’eventuale, indebito utilizzo, in gare ufficiali, del più volte nominato calciatore Siro Antonio). PQ.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Atletico Aversa, infliggendo, a carico della società Lusciano, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di confermare la squalifica a carico del calciatore Siro Antonio, con la sanzione accessoria pecuniaria di euro 100,00, a carico della società Lusciano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata; ordina trasmettersi la presente decisione, in una con il relativo fascicolo, alla Procura Federale della F.I.G.C., per le determinazioni di competenza in ordine a quanto specificato nella parte motiva, sulla posizione soggettiva del calciatore Siro Antonio e sulla posizione della società Lusciano.
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