COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 127. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BAYERN – GARA BAYERN / CERVINESE DELL’1.03.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 141 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 127. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BAYERN – GARA BAYERN / CERVINESE DELL’1.03.2015 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto delle controdeduzioni trasmesse dalla società Cervinese; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 31 del 12.03.2015, pag. 882), con la quale è stata rigettato il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Di Nuzzo Mario. L’atto d’impugnazione deve essere rigettato. La società ricorrente, nel proprio atto, afferma che il calciatore squalificato nella gara del 22.02.2015, sia Di Nuzzo Mario, nato il 15.05.1996. Dall’istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita si evince, senza ombra di dubbio, che il calciatore incorso nella squalifica, per recidività in ammonizioni, nella gara del 22.02.2015, Boys Caserta / Cervinese, sia Di Nuzzo Mario (nato il 5.08.1996) e non l’omonimo Di Nuzzo Mario (nato il 15.05.1996). Deve darsi atto, peraltro, che la società reclamante è stata indotta in errore, in quanto non era a conoscenza dell’omonimia. Invero, sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 29 del 26.02.2015, pag. 787, era riportata la squalifica per una gara, per recidività in ammonizioni (VIII infrazione) del calciatore Di Nuzzo Mario, senza l’indicazione della data di nascita. Pertanto la decisione del primo Giudice (che ha rigettato il reclamo della società Bayern Caserta, in ragione della posizione regolare del calciatore Di Nuzzo Mario, nato il 15.05.1996, che aveva titolo a partecipare alla gara in esame, in quanto l’ammonizione, di cui alla gara precedente, era stata inflitta a carico del calciatore omonimo, Di Nuzzo Mario, nato il 5.08.1996) appare, a questo Collegio, giusta, in rapporto ai fatti in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Bayern; nulla dispone (per la motivazione innanzi enunciata) in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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