COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 10.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. CIRPACI ABEL, sig. DELLE CAVE MICHELE, dirigente A.S.D.Real Casalgrandese e A.S.D. REAL CASALGRANDESE – camp. Calcio a cinque Con nota 22.4.2015 n. 9399-643
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°48 del 10.06.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. CIRPACI ABEL, sig. DELLE CAVE MICHELE, dirigente A.S.D.Real Casalgrandese e A.S.D. REAL CASALGRANDESE - camp. Calcio a cinque Con nota 22.4.2015 n. 9399-643, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. CIRPACI ABEL, per violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 39 e segg. delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della Real Casalgrandese a n. 13 gare, disputate dal 12.9.2014 al’1.3.2015, nel campionato di Calcio a cinque Juniores, malgrado la sua irregolare posizione di tesseramento; - il sig. DELLE CAVE MICHELE, dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. Real Casalgrandese, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 39 e segg. delle N.O.I.F., . per avere sottoscritto gli elenchi calciatori partecipanti alle 13 gare in cui risultava il calc. Cirpaci Abel, malgrado lo stesso risultasse in posizione irregolare di tesseramento; - la società A.S.D. REAL CASALGRANDESE. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , dell’operato del calc. Cirpaci Abel, del proprio dirigente accompagnatore e comunque di tutti i soggetti che abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con il sig. DELLE CAVE MICHELE, Presidente dell'A.S.D. REAL CASALGRANDESE, anche in rappresentanza della Società, per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S., per la inibizione per mesi 3. anziché mesi 4 come sanzione base, per il sig. DELLE CAVE, per l'ammenda di € 400, anziché € 600 come sanzione base, e per la penalizzazione di 4 punti in classifica, anziché 6 punti come sanzione base, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Juniores, per l'A.S.D. REAL CASALGRANDESE. Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, chiede che venga riconosciuta la responsabilità del calc. CIRPACI con la squalifica per 3 giornate di gara. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. CIRPACI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite; - sospendendo ogni decisione in ordine alle sanzioni a carico del sig. Delle Cave e dell'A.S.D. Real Casalgrandese, in attesa del ritorno dell'accordo, dopo le eventuali osservazioni del Procuratore Generale dello Sport del Coni, come previsto dall'art. 23, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CIRPACI ABEL tre giornate di squalifica. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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