COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 10.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BOTTAZZO LUCA, tess. A.S.D. Eagles Sassuolo e A.S.D.EAGLES SASSUOLO – Camp. Calcio a cinque Con nota 16.4.2014 n. 9147-253,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 10.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BOTTAZZO LUCA, tess. A.S.D. Eagles Sassuolo e A.S.D.EAGLES SASSUOLO - Camp. Calcio a cinque Con nota 16.4.2014 n. 9147-253, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. BOTTAZZO LUCA, tesserato A.S.D. Eagles Sassuolo, per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere aggredito, al termine della partita di Calcio a 5 del Torneo Juniores Eagles Sassuolo – Virtus Cibeno del 2.11.2014, il calciatore avversario Avitabile Marco, colpendolo con uno schiaffo, ed il sig. Pizzetti Cristian, dirigente della Virtus Cibeno, causandogli un trauma cranico minore ed escoriazioni superficiali con prognosi di giorni 5; - l’A.S.D. EAGLES SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 5 giornate di squalifica per il calc. BOTTAZZO LUCA e l'ammenda di € 400 per l'A.S.D. EAGLES SASSUOLO . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere cinque giornate di squalifica al calc. BOTTAZZO LUCA e l'ammenda di € 250 all'A.S.D. EAGLES SASSUOLO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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