COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 10.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. FORNACIARI SIMONE, tess. U.S.D. Vigor Carpaneto, sigg. DOSI DAVIDE e BARBIERI MARIO, dirigenti U.S.D. Vigor Carpaneto e U.S.D. VIGOR CARPANETO- camp. Promozione Con nota 28.4.2015 n. 9644-519
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°48 del 10.06.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. FORNACIARI SIMONE, tess. U.S.D. Vigor Carpaneto, sigg. DOSI DAVIDE e BARBIERI MARIO, dirigenti U.S.D. Vigor Carpaneto e U.S.D. VIGOR CARPANETO- camp. Promozione Con nota 28.4.2015 n. 9644-519, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc.. FORNACIARI SIMONE, della violazione di cui all’art. 1 bis, commI 1 e 5, in relazione all’art. 103 bis delle N.O.I.F. , in raccordo con l’art. 5 Regolamento F.I.F.A. e agli artt. 100, 101 e 117, comma 3, delle N.O.I.F., per essere stato schierato in campo o, comunque, inserito nella distinta di gara, nelle file della Società Vigor Carpaneto, nelle gare del Campionato Promozione, stagione 2014/2015, Gotico Garibaldina – Vigor Carpaneto del 14.9.2014, Vigor Carpaneto – Castellana del 21.9.2014, Monticelli Terme – Vigor Carpaneto del 28.9.2014 e Vigor Carpaneto – Soragna dell’1.10.2014, nonostante lo stesso non avesse titolo a partecipare essendo il suo tesseramento da considerarsi nullo, così come statuito dal Tribunale Federale Nazionale – sezione tesseramenti, provvedimento pubblicato il 25.11.2014 e confermato dalla Sezione V della Corte Federale di Appello, provvedimento pubblicato il 19.1.2015; - il sig. DOSI DAVIDE , dirigente accompagnatore nelle predette gare Gotico Garibaldina – Vigor Carpaneto e Vigor Carpaneto – Castellana, campionato di Promozione, stagione 2014/2015, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 103 bis delle N.O.I.F. , in raccordo con l’art. 5 Regolamento F.I.F.A. e agli artt. 100, 101 e 117, comma 3, delle N.O.I.F, . per avere sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alle predette gare in cui risultava il calc. Fornaciari Simone, malgrado quest’ultimo non avesse titolo a partecipare alle gare predette perché il suo tesseramento era nullo; il sig. BARBIERI MARIO , dirigente accompagnatore nelle predette gare Monticelli Terme – Vigor Carpaneto e Vigor Carpaneto – Soragna, campionato di Promozione, stagione 2014/2015, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 103 bis delle N.O.I.F. , in raccordo con l’art. 5 Regolamento F.I.F.A. e agli artt. 100, 101 e 117, comma 3, delle N.O.I.F, . per avere sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alle predette gare in cui risultava il calc. Fornaciari Simone, malgrado quest’ultimo non avesse titolo a partecipare alle gare predette perché il suo tesseramento era nullo; - la società U.S.D. VIGOR CARPANETO. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. , per le condotte riconducibili a carico del calc. Fornaciari Simone, che ha disputato le predette gare, malgrado non ne avesse titolo per parteciparvi, perché il suo tesseramento era nullo, e dei propri dirigenti eIo, di tutti i soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S... Ritualmente effettuate le notifiche, l'U.S.D. VIGOR CARPANETO ed i signori. Dosi Davide e Barbieri Mario hanno presentato una memoria in cui viene illustrata la posizione della società al momento del tesseramento del calciatore. Ottenuta dall'A.C.D. Castellana la comunicazione che non vi erano motivi ostativi al trasferimento del calc. Fornaciari, in data 12.9.2014 provvedeva al tesseramento dello stesso, con avvenuta convalida della pratica sulla pagina Internet "Portale Società Pratica di trasferimento". "La risposta perveniva dal sistema informatico del Comitato Regionale, che aveva a conoscenza anche la pregressa situazione di prestito che l'U.S.D. Vigor Carpaneto non conosceva e, pertanto, in concreto, si affidava in perfetta buona fede alle verifiche dell'ufficio regionale competente", ed il calciatore veniva schierato in campo, dal 12.9.2014 in 5 partite di campionato. "Il documento attestante l'autorizzazione al tesseramento da parte degli uffici del C.R.E.R. (vedasi bollino verde) comprova l'errore (informatico) che ha coinvolto, ancor prima della società, gli organi del comitato regionale stesso per i trasferimenti, convalidando immediatamente il trasferimento del calciatore". "Il procedimento chiamato innanzi a questo Tribunale muove dall'avvenuto annullamento del tesseramento del Fornaciari da parte del Tribunale Nazionale - sezione tesseramenti, cui era stata giustamente rimessa la pratica per ogni valutazione in merito. La società deferita ancora ritiene che l'art. 103 bis delle N.O.I.F. preveda tempi e modalità del tesseramento dei giocatori provenienti dal prestito del tutto discriminatorie e sperequate rispetto a quelle che riguardano le cessioni a titolo definitivo (art. 100 e 101 delle N.O.I.F.), ma prende atto del pronunciamento delle Corti adite e confida in una successiva revisione della norma da parte del Consiglio Federale competente". Solo per inciso, nemmeno per fatto di cronaca, la società avrebbe potuto conoscere del tesseramento del Fornaciari per il Piacenza, poiché anche tale società non lo aveva mai impiegato in gare ufficiali prima del trasferimento alla scrivente. Ritiene che l'eccezionalità dell'evento, del tutto attribuibile a soggetti terzi, estranei alla società (Ufficio Tesseramento del C.R.E.R.), debba portare ad un proscioglimento della stessa per totale mancanza di consapevolezza nel verificarsi dei fatti in esame. Lo scrupolo del Giudice Sportivo stesso ad inviare la questione al Tribunale Nazionale per verificare sulla validità del tesseramento, conferma che la questione non fosse di immediata qualificazione e soprattutto che soltanto il vaglio di una sezione competente della Federazione poteva sancire la nullità dell'atto stesso. Ma di contro, una tale difficoltà interpretativa non può non deporre per la buona fede della società. In conclusione, chiedono che, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità in capo alla società Vigor Carpaneto 1922 ed ai suoi dirigenti nei fatti oggetto di deferimento, vengano mandati assolti da ogni incolpazione; in via subordinata, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità in capo alla società Vigor Carpaneto 1922 ed ai suoi dirigenti nei fatti oggetto di deferimento, venga applicata la sanzione minima prevista dall'art. 18 del C.G.S., comunque esclusa la sanzione disciplinare della penalizzazione di punti. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S. con il sig. Rossetti Giuseppe, Presidente dell'U.S.D. VIGOR CARPANETO, in rappresentanza della stessa, per 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel campionato di competenza, e per l'ammenda di € 200, anziché € 300 come sanzione base, con il sig. BARBIERI MARIO per la inibizione di giorni 40, anziche 2 mesi come sanzione base, con il rappresentante del sig. DOSI DAVIDE per la inibizione di giorni 40, anziché 2 mesi come sanzione base e con il rappresentante del calc. FORNACIARI SIMONE per 1 giornata di squalifica, anziché 1 giornata di squalifica e ammonizione come sanzione base. Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria presentata; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - sospende ogni decisione in ordine alle sanzioni a carico delle parti sopra indicate, in attesa del ritorno dell'accordo, dopo le eventuali osservazioni del Procuratore Generale dello Sport del Coni, come previsto dall'art. 23, comma 2, del C.G.S.. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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