COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 17.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BONURA DAVIDE, sig. VENTUTA MARCO, dirigente A.S.D. Spezzanese e A.S.D. SPEZZANESE – campionato III^ categoria Con nota 28.4.2015 n. 9663-596,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 17.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BONURA DAVIDE, sig. VENTUTA MARCO, dirigente A.S.D. Spezzanese e A.S.D. SPEZZANESE - campionato III^ categoria Con nota 28.4.2015 n. 9663-596, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BONURA DAVIDE, per violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e n. 61 delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare nelle fila della A.S.D. Spezzanese alle gare U.S. Maranese – Spezzanese del 25.10.2014 e Spezzanese – Colombaro del 18.10.2014 del Campionato Provinciale Giovanissimi, perché non tesserato per l’A.S.D. Spezzanese; - il sig. VENTURA MARCO, dirigente dell’A.S.D. Spezzanese, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, , in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e n. 61 delle N.O.I.F. , per avere sottoscritto gli elenchi calciatori partecipanti alle citate n. 2 gare, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi, pertanto, erano legittimati a partecipare alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza; - la società A.S.D. SPEZZANESE. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per l’operato del proprio dirigente accompagnatore e comunque di tutti i soggetti che abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. BONURA DAVIDE, 40 giorni di inibizione per il sig. VENTURA MARCO, l'ammenda di € 300 e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Giovanissimi, per l'A.S.D. SPEZZANESE . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18, 19 e 30 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere due giornate di squalifica al calc. BONURA DAVIDE, la inibizione per 40 giorni al sig. VENTURA MARCO, l'ammenda di € 150 e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato Provinciale Giovanissimi, all'A.S.D. SPEZZANESE. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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