LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 307 del 16.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Joao Paulo MARANGON/A.S.D.ISERNIA F.B.C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 307 del 16.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Joao Paulo MARANGON/A.S.D.ISERNIA F.B.C.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/01/2015 il sig.Joao Paulo MARANGON si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.600,00 relativamente alla Stagione
Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intero importo. La Società non presentava alcun documento a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. al pagamento in favore del sig. Joao Paulo MARANGON della somma di €.5.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.