LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 307 del 16.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele CAREZZA/U.S.AGROPOLI CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 307 del 16.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7)RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele CAREZZA/U.S.AGROPOLI CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/01/2015 il sig. Emanuele CAREZZA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S. AGROPOLI CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2013/14. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.100,00 maturata e
non percepita.
La Società in data 22/04/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del ricorso). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S. AGROPOLI CALCIO al pagamento in favore del sig. Emanuele CAREZZA della somma di
€.2.100,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.0 I F