LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 307 del 16.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Saverio AMATO/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 307 del 16.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Saverio AMATO/A.S.D.ISERNIA F.B.C. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/03/2015 il sig. Saverio AMATO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico. Si rileva preliminarmente però, che il legale del ricorrente, non ha allegato al ricorso la ricevuta in originale della Racc.A.R. contenente lo stesso indirizzata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Ha allegato invece la busta tornata indietro con la dicitura "sconosciuto" all'indirizzo spedito. Da controllo effettuato tramite l'Anagrafica Federale, l'indirizzo della Società, a cui a stato spedito il ricorso e totalmente errato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig. Saverio AMATO nei confronti della Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. per violazione dell'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata
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