LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 307 del 16.06.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Davide CARTERI/U.S.D.AREZZO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 307 del 16.06.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12)RICORSO DEL CALCIATORE Davide CARTERI/U.S.D.AREZZO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/03/2015 il sig. Davide CARTERI si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AREZZO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.455,00 relativamente ai mesi di Luglio-Agosto e metà Settembre 2015 in quanto a seguito del ripescaggio della Società in Lega Pro, il calciatore veniva svincolato.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Davide CARTERI della somma di €.6.455,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto
previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.