COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 15-06-2015 A CARICO DEL CALCIATORE NEGRI GUGLIELMO E AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111/SGS DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: LA SABINA – ACCADEMIA CALCIO ROMA DEL 10-5-2015 (Campionato Regionale Allievi) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 15-06-2015 A CARICO DEL CALCIATORE NEGRI GUGLIELMO E AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111/SGS DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: LA SABINA – ACCADEMIA CALCIO ROMA DEL 10-5-2015 (Campionato Regionale Allievi) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015 La ASD Sabina con il presente ricorso intende impugnare la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo grado con il C.U. n. 111/SGS del 14/5/2015 ponendo preliminarmente all’attenzione di questa Corte Sportiva che la gara in questione è stata disputata solo perché la ricorrente ha voluto aderire sportivamente alla richiesta della squadra ospite di giocare la partita, pur essendosi presentata la Società Accademia Calcio Roma esattamente un’ora dopo l’orario di inizio previsto. Ma al di là di tutto questo la Società La Sabina, anche in sede di audizione, ha tenuto ad evidenziare che il proprio calciatore Negri Guglielmo è stato costretto solo difendersi per l’aggressione subita, anche perché lo stesso era impossibilitato a partecipare alla zuffa, creatasi in campo, avendo esiti di frattura all’avambraccio sinistro e partecipando al gioco solo perché indossava un tutore nella zona interessata. Anche per quanto riguarda l’ammenda comminatagli ritiene la stessa eccessiva, in relazione a quanto accaduto sul terreno di giuoco, a causa del comportamento di un sostenitore della squadra ospite che scavalcava la rete di recinzione sfondando la copertura in plexiglass provocandone danni. Alla luce di tali considerazioni chiede la reclamante una rivisitazione dei provvedimenti adottati nei suoi confronti. Questa Corte Sportiva di Appello, dopo una attenta lettura degli atti di gara e del ricorso presentato dalla Società ASD La Sabina, si è in effetti resa conto che le valutazioni sui fatti accaduti possono essere inquadrati in una ottica diversa, tenuto conto anche di quanto dettagliatamente rappresentato dalla ricorrente nel proprio reclamo e che questi possano essere parzialmente considerate assumibili le rimostranze avanzate dalla Società La Sabina. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 100,00 e la squalifica al calciatore Negri Guglielmo al 31/5/2015. La tassa reclamo va restituita.
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