COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TERRACINA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2015 A CARICO DEL CALCIATORE SACCHETTI GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: SPORTING TERRACINA – REAL TERRACINA C5 DEL 9-5-2015 (Campionato Serie D C5) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 276/LND del 5/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TERRACINA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2015 A CARICO DEL CALCIATORE SACCHETTI GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 14 MAGGIO 2015 GARA: SPORTING TERRACINA – REAL TERRACINA C5 DEL 9-5-2015 (Campionato Serie D C5) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 269 del 29.5.2015 La Società Real Terracina C5 ha eccepito la decisione con cui il primo giudice ha inflitto al calciatore Sacchetti Giuliano la squalifica fino al 31-12-2015, asserendo che lo stesso calciatore avrebbe solamente protestato verso l’arbitro per la mancata convalida di una rete, senza venire minimamente a contatto con quest’ultimo. La ricorrente conclude chiedendo la revoca del provvedimento. Dall’esame degli atti di gara, si rileva, di contro, che il citato sacchetti, dopo una decisione tecnica, circondava l’arbitro unitamente a compagni e dirigenti della squadra, lo spintonava e strattonava ripetutamente, rivolgendogli vari insulti. Tanto premesso, considerato il carattere di priorità del contenuto degli atti ufficiali (art. 35 del C.G.S.), le lamentele della ricorrente appaiono inconsistenti, per cui, tenuto anche conto della congruità della sanzione, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di respingere il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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