COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 284 /LND del 12/6/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI FLAMINI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD REAL CASTEL FONTANA PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL C.U. N. 1 DELL’1-7-2014 E A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD REAL CASTEL FONTANA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 284 /LND del 12/6/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI FLAMINI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD REAL CASTEL FONTANA PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL C.U. N. 1 DELL’1-7-2014 E A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD REAL CASTEL FONTANA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 27 ottobre 2014, informava la Procura Federale che la Società A.S.D. Real Castel Fontana non tesserava alcun tecnico abilitato, al quale affidare la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato regionale di Serie C/1 Calcio a 5, in violazione del disposto del C.U. n. 1 del 1/7/2014. Dall’indagine istruttoria espletata dalla Procura e dall’esame delle distinte di gara della Società A.S.D. Castel Fontana, è risultato che in 9 giornate di gara, in ciascuna delle quali “alla voce di allenatore”, non veniva inserito il nominativo del tecnico. Da quanto sopra emerge la responsabilità del Sig. Francesco Flamini, presidente della predetta Società per l’omissione di cui sopra, reiterata in 9 gare, consistita nella violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione alle disposizioni emanate dalla L.N.D.. Considerato che oltre agli atti di notifica agli interessati, la Società è stata invitata a convenire con il Procuratore Federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 1 del C.G.S.. - presi visione della nota di risposta alla comunicazione di conclusione delle indagini con cui si rappresentavano difficoltà di natura economica che non hanno consentito di affrontare la spesa per affidare la direzione della squadra ad un tecnico abilitato. - Rilevato che la circostanza di cui sopra non sono tali da escludere la responsabilità per le violazioni in argomento, motivo per cui la Procura Federale deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Francesco Flamini presidente della Società A.S.D. Real Castel Fontana per le violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. e la Società Real Castel Fontana, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per il comportamento omissivo del proprio presidente. Nel procedimento la Procura Federale ha richiesto 3 mesi di inibizione per il presidente Francesco Flamini ed € 300,00 di ammenda per la Società. Questo Tribunale, in carenza di qualsiasi elemento difensivo, non può che rilevare che le violazioni ascritte risultano “per tabulas” e le sanzioni richieste appaiono congrue rispetto all’addebito. Tutto ciò premesso, questo Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando al presidente Flamini Francesco l’inibizione di 3 mesi e l’ammenda di € 300,00 alla Società Real Castel Fontana.
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