COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 289 /LND del 19/6/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANIBALDI ADOLFO, TESSERATO DELLA SOC. ASD NUOVA POLISPORTIVA DE ROSSI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., E A CARICO DELLA SOC. ASD NUOVA POLISPORTIVA DE ROSSI PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 289 /LND del 19/6/2015
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANIBALDI ADOLFO, TESSERATO DELLA SOC. ASD NUOVA POLISPORTIVA DE ROSSI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., E A CARICO DELLA SOC. ASD NUOVA POLISPORTIVA DE ROSSI PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. A seguito di notizie di stampa relative all'arresto, con l'accusa di tentata violenza sessuale a carico di giovani calciatori, di un vice allenatore della scuola calcio Polisportiva De Rossi, la Procura Federale dava corso al procedimento disciplinare n. 1029 pf 2013/2014 a carico di Anibaldi Adolfo, espletando, nel corso dell'attività istruttoria, vari atti di indagine, tra i quali, di particolare valenza probatoria, l'acquisizione di copia degli atti del procedimento penale (R.G.N. 27242/14 e R.G. Gip 12771/14) a carico del medesimo Anibaldi Adolfo, pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma. In particolare venivano acquisite le audizioni protette del minore H.M. e del minore C.A.; le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato; gli atti di indagine della Questura di Roma ed infine l'ordinanza Gip di arresto e di applicazioni di misure cautelari del 23/5/14 a carico dell'Anibaldi. Nella suddetta ordinanza del Gip venivano contestati all'interessato i seguenti capi di imputazione: A) per il reato p. e p. degli artt. 81 cpc 609 quater comma 1 n. 2) e 609 septies comma 4 n. 2) Codice Penale, perché nella sua qualità di vice allenatore di una squadra giovanile della Società Sportiva ASD Nuova Polisportiva De Rossi, profittando del rapporto di affidamento per ragioni di educazione e vigilanza con il minore C.A., compiva con il predetto minore atti sessuali consistiti nel ripetuto palpeggiamento di parti intime.
B) per il reato di cui agli artt. 609 bis, 609 ter 1° comma n. 5 bis, 609 septies 4° comma nn. 1 e 2 Codice Penale, per aver costretto il minore H.M. a subire atti sessuali, consistiti nel palpeggiamento di parti intime, mentre il suddetto minore, all'interno degli spogliatoi stava facendo la doccia. Con memoria del 26/11/14 inviata al P.M. e al G.I.P. l'Anibaldi ammetteva i fatti contestatigli e si scusava con le parti offese. Alla luce dei suddetti riscontri probatori e dei concordanti elementi di prova, la Procura riteneva sussistente la violazione, da parte del tesserato Anibaldi Adolfo, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. e pertanto, richiamati altresì i principi fissati nella Carta dei diritti dei ragazzi allo sport – che, come noto, mira tra l'altro ad assicurare ad ogni ragazzo il diritto di beneficiare di un ambiente sano e il diritto di praticare lo sport in assoluta sicurezza; e ciò, in particolar modo per quanto concerne gli atleti minorenni – deferiva al Tribunale Federale Lazio: 1) Anibaldi Adolfo, tesserato per la stagione sportiva 2013/2014 per la Soc. ASD Nuova Polisportiva De Rossi con la qualifica di allenatore di una squadra giovanile, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. per aver compiuto – nella sua qualità di vice allenatore di una squadra giovanile della Società Sportiva ASD Nuova Polisportiva De Rossi, profittando del rapporto di affidamento per ragioni di educazione e vigilanza con il minore C.A. – atti sessuali nei confronti del suddetto minore consistiti nel ripetuto palpeggiamento di parti intime; per aver costretto il minore H.M. a subire atti sessuali, consistiti nel palpeggiamento di parti intime, mentre il suddetto minore, all'interno degli spogliatoi stava facendo la doccia. 2) La Soc. ASD Nuova Polisportiva De Rossi, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta scrivibile al suo tesserato, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale fissava la discussione dei deferimenti per il giorno 11/6/2015. A detta riunione era presente per la Procura l'Avv. Gianmaria Camici, nonché il Presidente della Soc. ASD Nuova Polisportiva De Rossi, Sig. Giorgio Quadrini, che in precedenza aveva fatto pervenire altresì memoria difensiva. Nessuno è invece comparso per il deferito Anibaldi Adolfo, il quale neppure ha prodotto scritti difensivi. La Procura, richiamandosi all'atto di deferimento e alla documentazione probatoria allegata, concludeva chiedendo per Anibaldi Adolfo 5 anni squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e per la Soc. ASD Nuova Polisportiva De Rossi € 300,00 di ammenda. Il rappresentante della società deferita, nel riportarsi a quanto già dedotto nella memoria difensiva, ha ribadito ancora una volta che l'Anibaldi nei tre anni in cui ha lavorato per la Polisportiva De Rossi – con mansioni di accompagnatore di squadre, di segreteria tecnica, di vice allenatore e di collaboratore di campo – aveva sempre svolto tali mansioni con puntualità e precisione. La società ha inoltre fatto presente che in tutti questi anni, né i numerosi tecnici ed operatori della Polisportiva (circa 60), né i numerosi calciatori delle squadre giovanili (alla scuola calcio partecipano circa 500 atleti), né alcuno dei tanti genitori abitualmente coinvolti nell'attività di controllo e di collaborazione, hanno mai segnalato comportamenti anomali da parte dell'Anibaldi, che potessero indurre a sospetti o dubbi circa la correttezza del suo operato; sicché il suo arresto fu considerato davvero “un fulmine a ciel sereno”. Ribadita la totale estraneità ai fatti contestati, il rappresentante della Polisportiva De Rossi ha quindi chiesto il proscioglimento della società e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima. Questo Tribunale Federale, ritenuto che i fatti addebitati sono stati ampiamente comprovati, nonché ammessi dallo stesso deferito Anibaldi, ritiene del tutto congrua la sanzione richiesta dall'Organo Inquirente; e ciò, anche in considerazione dell'estrema gravità dei comportamenti posti in essere nei confronti dei minori. Per quanto concerne invece la sanzione pecuniaria richiesta nei confronti della Soc. ASD Nuova Polisportiva De Rossi, questo Tribunale, valutate le considerazioni svolte nella memoria difensiva della società, ritiene di fissare l'ammenda nella misura di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, infliggendo le seguenti sanzioni: − ANIBALDI ADOLFO squalifica di cinque anni, con preclusione alla permanenza in − qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. − ASD NUOVA POLISPORTIVA DE ROSSI l'ammenda di € 200,00. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
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