COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società S.S.D. PRO SESTO S.r.l.– TORNEO SAN MARTINO MEMORIAL PEPPINO ALBANI – Categoria Esordienti Gara del 16.05.2015 tra San Martino / Pro SestoC.U. n. 71 del CRL datato 28.05.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società S.S.D. PRO SESTO S.r.l.– TORNEO SAN MARTINO MEMORIAL PEPPINO ALBANI – Categoria Esordienti Gara del 16.05.2015 tra San Martino / Pro SestoC.U. n. 71 del CRL datato 28.05.2015. La Società S.S.D. PRO SESTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato sino al 28.10.2015 l'allenatore CARLUCCIO Gabriele, lamentando che la sanzione era ingiusta ed eccessiva in quanto lo stesso non avrebbe colpito con un pugno al fianco il Direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, ha sentito l'Arbitro il quale ha confermato quanto scritto nel referto arbitrale, e cioè che il CARLUCCIO gli avrebbe stretto in maniera decisa la mano, gli avrebbe dato un pizzicotto sulla guancia senza procurargli dolore e che lo avrebbe offeso e minacciato, ma che non gli avrebbe sferrato nessun pugno al fianco. Pertanto, pur se il comportamento tenuto dal tecnico CARLUCCIO deve ritenersi grave e censurabile, il fatto che questi non abbia colpito il direttore di gara con un pugno, giustifica una mitigazione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE la squalifica comminata all'allenatore, CARLUCCIO Gabriele a tutto il 31.08.2015 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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