• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 07.05.2015 a carico di:
1. AMBROSINI Cesare, calciatore dalla società professionistica CALCIO COMO Srl per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’Art. 12 commi 5 e 7 del CGS per aver rilasciato dichiarazioni all’emittente televisiva Espansione TV e agli organi di stampa locale Quotidiano La Provincia ed il Corriere di Como tese ad esaltare la figura di alcuni soggetti appartenenti alla frangia ultrà della tifoseria del Calcio Como;
2. CALCIO COMO Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio calciatore.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 07.05.2015 a carico di:
1. AMBROSINI Cesare, calciatore dalla società professionistica CALCIO COMO Srl per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'Art. 12 commi 5 e 7 del CGS per aver rilasciato dichiarazioni all'emittente televisiva Espansione TV e agli organi di stampa locale Quotidiano La Provincia ed il Corriere di Como tese ad esaltare la figura di alcuni soggetti appartenenti alla frangia ultrà della tifoseria del Calcio Como;
2. CALCIO COMO Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio calciatore.
Il Tribunale Federale Territoriale,
- rilevato che i deferiti in via preliminare hanno eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale Federale a livello nazionale, in applicazione del disposto di cui all'Art. 30 CGS;
- preso atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto di dichiarare la competenza di questo Tribunale e di comminare chiedeva di comminare le seguenti sanzioni in ordine alle violazione contestate nell'atto di deferimento;
1. a carico di AMBROSINI Cesare quattro giornate di squalifica;
2. a carico della società CALCIO COMO Srl Euro 2.500,00 di ammenda.
- rilevato che i deferiti in via subordinata hanno chiesto l'assoluzione con formula piena;
OSSERVA
L'eccezione di incompetenza funzionale di questo Tribunale Federale Territoriale in favore del Tribunale Federale a livello Nazionale è fondata.Infatti, l'Art. 30 del CGS riserva la competenza del Tribunale Federale a Livello Nazionale nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, nonché per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, mentre al Tribunale Federale a livello Territoriale viene riservata la competenza su procedimenti di deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale.Considerato che il COMO CALCIO Srl è una squadra professionistica militante nel campionato di LEGA PRO a livello nazionale e che le dichiarazioni rilasciate dal calciatore AMBROSINI riguardano una partita del predetto campionato a livello nazionale, deve ritenersi competente funzionalmente a decidere il presente giudizio il Tribunale Federale nazionale in applicazione del disposto dell'Art. 30 CGS sopra richiamato.
PQM
dichiara la propria incompetenza funzionale a decidere in ordine al deferimento di cui in epigrafe in favore del Tribunale Federale a livello Nazionale.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 07.05.2015 a carico di:
1. AMBROSINI Cesare, calciatore dalla società professionistica CALCIO COMO Srl per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’Art. 12 commi 5 e 7 del CGS per aver rilasciato dichiarazioni all’emittente televisiva Espansione TV e agli organi di stampa locale Quotidiano La Provincia ed il Corriere di Como tese ad esaltare la figura di alcuni soggetti appartenenti alla frangia ultrà della tifoseria del Calcio Como;
2. CALCIO COMO Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio calciatore."