• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 03.03.2015 a carico di
LANCINI Barbara,, calciatrice della SSD MILAN LADIES per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e art. 10 comma 2 CGS per aver partecipato a 6 incontri del campionato Serie C Calcio Femminile, senza averne titolo per mancanza di regolare tesseramento;
PIGATTO Maria Luigia e BOLCHINI Marco, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e art. 10 comma 2 CGS per aver sottoscritto le distinte delle gare cui aveva preso parte la calciatrice sopra menzionata in posizione irregolare;
SSD MILAN LADIES per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati .
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 03.03.2015 a carico di
LANCINI Barbara,, calciatrice della SSD MILAN LADIES per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e art. 10 comma 2 CGS per aver partecipato a 6 incontri del campionato Serie C Calcio Femminile, senza averne titolo per mancanza di regolare tesseramento;
PIGATTO Maria Luigia e BOLCHINI Marco, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e art. 10 comma 2 CGS per aver sottoscritto le distinte delle gare cui aveva preso parte la calciatrice sopra menzionata in posizione irregolare;
SSD MILAN LADIES per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati .
Il Tribunale Federale Territoriale esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini:
a LANCINI Barbara due giornate di squalifica;
a PIGATTO Maria Luigia giorni sessanta di inibizione;
a BOLCHINI Marco giorni venti di inibizione;
alla SSD MILAN LADIES euro 700,00 di ammenda e due punti di penalizzazione;
rilevato che sono stati esperiti gli incombenti di rito previsti dall'Art. 23 CGS;
OSSERVA
il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS
APPLICA
a LANCINI Barbara due giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza stagione sportiva 2015/2016;
a PIGATTO Maria Luigia giorni sessanta di inibizione;
a BOLCHINI Marco giorni venti di inibizione;
alla SSD MILAN LADIES euro 700,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza stagione sportiva 2015/2016.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/06/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 03.03.2015 a carico di
LANCINI Barbara,, calciatrice della SSD MILAN LADIES per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e art. 10 comma 2 CGS per aver partecipato a 6 incontri del campionato Serie C Calcio Femminile, senza averne titolo per mancanza di regolare tesseramento;
PIGATTO Maria Luigia e BOLCHINI Marco, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e art. 10 comma 2 CGS per aver sottoscritto le distinte delle gare cui aveva preso parte la calciatrice sopra menzionata in posizione irregolare;
SSD MILAN LADIES per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati ."