COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 186 del 10/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ACLI MANTOVANI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS FABRIANO C5/ACLI MANTOVANI CALCIO A 5 DEL 23.5.2015 CAMPIONATO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 181 del 27.5.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 186 del 10/06/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ACLI MANTOVANI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS FABRIANO C5/ACLI MANTOVANI CALCIO A 5 DEL 23.5.2015 CAMPIONATO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 181 del 27.5.2015) Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Acli Mantovani Calcio a 5 per difetto di contraddittorio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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