COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 11.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale a) Ricorso del calciatore ALESSANDRO MURACE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 16.4.2015 in riferimento alla gara PAESANA PO – SAN REMO 72 del 13 aprile 2015 valida per il Campionato di Calcio a 5 Serie D – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 11.06.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale a) Ricorso del calciatore ALESSANDRO MURACE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 16.4.2015 in riferimento alla gara PAESANA PO – SAN REMO 72 del 13 aprile 2015 valida per il Campionato di Calcio a 5 Serie D – Girone B Con il ricorso in oggetto il ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo: squalifica sino al 31 dicembre 2015. Il corposo ricorso, integrato dalla successiva audizione del ricorrente e del suo difensore, ha imposto a questa Corte un'attenta disamina della vicenda. Occorre sin da subito evidenziare che il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. Le dichiarazioni, rese nel corso dell’audizione del 8.5.2015, con le quali il ricorrente ammette le condotte ingiuriose, ma esclude di aver tenuto il comportamento aggressivo e violento descritto dal direttore id gara nel suo supplemento di rapporto, sono un evidente tentativo di ridimensionare la gravità dei fatti che peraltro si rivela infruttuoso alla luce della narrativa precisa e circostanziata del citato rapporto. Le uniche questioni da affrontare, quindi, sono quelle relative all’entità della sanzione inflitta ed alla applicabilità nel caso che qui ci occupa della norma di cui all'art.11 CGS. A tale ultimo riguardo, ha ragione il difensore del reclamante laddove segnala che la novella del 2014 ha espunto dalla norma in esame il riferimento alle origini territoriali tra i motivi discriminatori sanzionati dalla disposizione. Pertanto, l'offesa proferita dal MURACE nei confronti dell'arbitro ovvero “napoletano di merda” (ammessa dal ricorrente) per quanto riprovevole non può essere sanzionata ai sensi dell'art.11 CGS. In ogni caso, quanto sopra non assume particolare rilevanza ai fini della quantificazione della sanzione che pare assolutamente proporzionata alla inaudita gravità dei fatti commessi dal MURACE. Che si tratti di un'ingiuria a carattere discriminatorio territoriale è indubbio e che tale carattere ne accresca l'effetto lesivo è altrettanto indubbio; non vi è pertanto alcuna necessità di invocare la norma contenuta nell'art.11 CGS per giustificare il trattamento sanzionatorio riservato al MURACE. Questi non solo non si è limitato a tale in qualificabile offesa, ma l'ha condita con altre di indubbia gravità, accompagnando il tutto con il tentativo di aggressione descritto dal G.S. che, grazie all'intervento di terzi (i carabinieri), non ha avuto conseguenze più gravi. Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte Sportiva d’Appello delibera di respingere il ricorso di Alessandro MURACE.Dispone l’incameramento della tassa di reclamo versata dal ricorrente.
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