COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA A.S.D. ATLETICO CAVALLINO – POL. D. CALCIO SOLETO DEL 15/3/2015 (Reclamo della POL. D. Calcio Soleto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 18 Giugno 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA A.S.D. ATLETICO CAVALLINO – POL. D. CALCIO SOLETO DEL 15/3/2015 (Reclamo della POL. D. Calcio Soleto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - Premesso che, con ordinanza di cui al C.U. n.66 del 23/4/2015 il collegio di questa Corte Sportiva di appello Territoriale, sospendeva il giudizio relativo al reclamo proposto dalla Società Pol. D. Calcio Soleto avverso le decisioni del GST in ordine alla gara ASD Atletico Cavallino – Pol. Calcio Soleto (2° Ctg) del 15/3/15 ed inviava gli atti alla PF affinché fossero effettuati gli accertamenti necessari avendo riscontrato dubbi circa l’identificazione del calciatore Alessandro Greco, schierato nelle fila della ASD Atletico Cavallino in occasione della gara de qua; - considerato che con nota dell’8/6/2015 (prot. N.11618/50/pf/of14/5CLP/ep) la Procura Federale della FIGC trasmetteva a questa Corte Sportiva d’appello Territoriale gli atti di indagine eseguiti, dai quali è risultato che: “…. 1) l’identificazione del sedicente calciatore Greco Alessandro è stata effettuata irritualmente in palese violazione del regolamento in quanto non è avvenuta mediante un documento di riconoscimento ufficiale in originale ma attraverso una fotocopia autenticata della patente di guida di tale Greco Alessandro, nato a Lecce il 20/1/1980, la cui immagine oscurata e quindi irriconoscibile si prestava ad essere attribuita a chiunque; 2) la ricognizione personale effettuata negli Uffici della Delegazione Provinciale della FIGC di Lecce dal calciatore del Soleto Marullo Jacopo nei confronti del calciatore squalificato Corsano Giuseppe, sostituitosi al calciatore Greco Alessandro nella gara per cui è ricorso, ha acclarato l’avvenuta effettiva sostituzione di persona in quanto il calciatore Marullo ha riconosciuto nel Corsano Giuseppe il calciatore che con la maglia n.4 aveva giuocato per tutta la durata della partita. Il Marullo non ha avuto esitazioni o dubbi nel riconoscere nel Corsano il calciatore che con lui aveva militato nell’Atletico Lecce nel campionato 2012-2013….” (testuale); - ritenuto pertanto che, sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale, innanzi citati, non può in alcun modo revocarsi in dubbio l’avvenuta partecipazione –alla gara in epigrafe citata-, del calciatore Corsano Giuseppe sotto il falso nome del calciatore Greco Alessandro, esibendo irritualmente, quale documento di identificazione una fotocopia autenticata della patente di guida la cui immagine oscurata, non consentiva l’individuazione del soggetto ivi ritratto; - rilevata pertanto la fondatezza e l’accoglibilità del reclamo proposto dalla Pol. D. Calcio Soleto; la Corte Sportiva di appello Federale a scioglimento della riserva e della sospensione di cui all’ordinanza riportata dal C.U. n.66 del 23/4/2015, DELIBERA 1. di accogliere il reclamo proposto dalla Pol. D. Calcio Spoleto e per l’effetto infliggere alla ASD Atletico Cavallino, la punizione sportiva della perdita della gara ASD Atletico Cavallino c/Pol. D. Calcio Soleto del 15/3/2015, con il risultato di 3-0 in favore della già citata Pol. D. Calcio Soleto; 2. di non addebitare la tassa atteso l’integrale accoglimento del reclamo; 3. di trasmettere gli atti alla Procura Federale per il seguito di Sua competenza.
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