COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 626/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Città di Augusta (matr. 921904 – dal 28/10/2014 cessato tutte le attività) Sig. Cacciaguerra Marco (Presidente all’epoca dei fatti) N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 626/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Città di Augusta (matr. 921904 – dal 28/10/2014 cessato tutte le attività) Sig. Cacciaguerra Marco (Presidente all’epoca dei fatti) N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1063 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la A.S.D. Città di Augusta - matr. 921904 – dal 28/10/2014 ha cessato tutte le attività), applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Cacciaguerra Marco; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Fichera Domenico, Napoli Salvatore, Spampinato Francesco, (tesserati A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti); Ben Amer Nejib (tesserato A.S.D. Piano Tavola Calcio e A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti); Coco Salvatore (tesserato A.S.D. Pro Melilli e A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti); Piazza Alessio (tesserato A.S.D. Sporting Augusta e A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti); Trigilio Luigi (tesserato A.S.D. Hellenika A.S. e A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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