COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 629/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sporting Club Messina (matr. 921989) Sig. Spano Nicola (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41 DEL 16 GIUGNO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 629/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sporting Club Messina (matr. 921989) Sig. Spano Nicola (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1066 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.000,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica: l’ammenda di € 300,00 alla A.S.D. Sporting Club Messina (matr. 921989); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Spano Nicola; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Aragona Giovanni, Gemellaro Roberto, Intelisano Daniele, Musolino Michele, Nastasi Domenico, (tesserati A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti); D'Arrigo Nicola (tesserato A.S.D. Sport Club Peloritana e A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti); Duca Massimiliano (tesserato C.S. Messina Sud e A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti); Fucile Rosario, Murdaca Enrico, (tesserati A.S.D. Dominus Peloro e A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti); Nicolosi Andrea (tesserato A.S.D. Peloro Annunziata e A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it