COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. Sporting Club Calci avverso la decisione con la quale il G.S.T. Regionale ha squalificato per 5 (cinque) giornate di gara il Calciatore Luperi Federico. (C.U. n. 57 del 23.4.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. Sporting Club Calci avverso la decisione con la quale il G.S.T. Regionale ha squalificato per 5 (cinque) giornate di gara il Calciatore Luperi Federico. (C.U. n. 57 del 23.4.2015). Il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe, riferito alla gara Sporting Club Calci / Pappiana del 19 aprile c.a., veniva così motivato:“Espulso per essersi rivolto in maniera irriguardosa e minacciosa nei confronti del D.G., alla notifica si avvicinava ulteriormente all'Arbitro con atteggiamento intimidatorio, offendendolo e minacciandolo nuovamente. Ritardava la ripresa del gioco persistendo nel contegno minaccioso sino all'intervento dei compagni di squadra”.Con il reclamo, proposto in data 30 aprile 2015, la Società per la quale il Calciatore è tesserato, senza entrare nel merito della decisione, afferma essersi verificato uno scambio di persona e che il provvedimento di espulsione a carico del Calciatore Federico Luperi, assunto dal D.G. nel corso della gara, doveva riguardare, invece, il Calciatore Di Rosa Federico.Afferma che lo scambio di persona in cui è incorso, involontariamente, il D.G. è stato causato dall’avere i due calciatori, per errore, indossato le maglie in senso invertito rispetto alla numerazione loro assegnata sulla lista di gara.In sostanza il Calciatore Luperi, indicato in detta lista con il numero 4, rivestiva la maglia n.5 mentre il Di Rosa, n. 5 della lista, indossava quella recante il numero 4.Evidenziando che la conferma della sanzione costituirebbe causa di pregiudizio dell’immagine del Luperi come sportivo e come cittadino, la reclamante chiede “un’accurata attività di verifica” che non potrebbe che concludersi con l’identificare nel Di Rosa l’autore delle intemperanze nei confronti del D.G..Per meglio sostenere l’istanza allegava ad essa una dichiarazione di ammissione di colpevolezza resa a firma Di Rosa Federico.In data 4 maggio c.a. la Società inviava due fotocolor dei calciatori interessati (Luperi e Di Rosa) recanti i dati anagrafici sottoscritti dai diretti interessati, non allegati per mera svista al reclamo per quanto in esso citate.Nel corso della richiesta audizione il rappresentante della Società, dopo aver preso cognizione del supplemento di rapporto reso dal D.G. su richiesta del Giudicante, insisteva nella tesi della scambio di persona per avere i due calciatori invertito le maglie.La particolarità delle vicenda induceva il Collegio a convocare l’arbitro della gara, al fine di ottenere ulteriori precisazioni; il che avveniva in data 29 maggio. Le foto dei due calciatori venivamo mostrate - previo oscuramento dei dati anagrafici su di esse apportati ed opportunamente numerate - al D.G. il quale, dopo attento esame ha ritenuto che, stante il tempo trascorso (invero non rilevante secondo il Collegio, trattandosi di un mese), di poter affermare che le “fattezze che più si avvicinano” al calciatore colpevole delle intemperanze risultanti dal rapporto di gara erano quelle di cui alla foto n.1.Il Collegio, pur avendo rilevato che la foto è identificativa del Calciatore Di Rosa, ha ritenuto opportuno acquisire i documenti di identità dei due calciatori, che la Società ha prontamente trasmesso in originale.Così conclusa la laboriosa istruttoria, il Collegio passa a decisione ritenendo doverose, in via del tutto preliminare, indicare alla reclamante ed alle altre Società in generale alcune precisazioni.Il danno all’immagine di un calciatore che ha violato le norme comportamentali non può costituire né attenuante né esimente in ordine alle conseguenti decisioni disciplinari dato che queste vengono assunte dagli Organi della Giustizia Sportiva esclusivamente in base alle norme procedurali ed alle sanzioni previste dal C.G.S..La richiesta “di un’accurata verifica dello svolgimento dei fatti” non può essere in alcun modo riferita agli Organi della Giustizia Sportiva i quali la attuano correntemente e puntualmente.Ciò premesso questa Corte ritiene, sulla base delle prove acquisite, che in effetti in occasione della gara S.C. Calci v/s S.S Pappiana si è verificato uno scambio di persona in conseguenza dell’errore commesso dai calciatori nell’indossare le maglie.Tale fatto ha indotto in errore sia il D.G. e, ancor più, il G.S. che non poteva assumere altra decisione. P.Q.M. la C.S.T. della Toscana accoglie il reclamo e per gli effetti dispone la riqualificazione, con effetto immediato, del Calciatore Luperi Federico.Al fine di non privare, eventualmente, l’interessato di un grado di giudizio rimette gli atti al G.S.T. Regionale per i provvedimento che gli sono propri.Tassa restituita.
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