COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del F.C. PONSACCO 1920 avverso le squalifiche inflitte dal G.S. Pisa ai calciatori Ada Esono Oscar, Bachi Diego, Franchi Andrea, Lovisco Alessio, Mazzurco Ctristiano, Piletti Alessandro, Ambrosini Alberto, Di Sacco Giorgio, Gafforio Matteo, Maloku Fabio, Milone Francesco e Pratelli Filippo, tutti fino al 30.06.2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 11/06/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del F.C. PONSACCO 1920 avverso le squalifiche inflitte dal G.S. Pisa ai calciatori Ada Esono Oscar, Bachi Diego, Franchi Andrea, Lovisco Alessio, Mazzurco Ctristiano, Piletti Alessandro, Ambrosini Alberto, Di Sacco Giorgio, Gafforio Matteo, Maloku Fabio, Milone Francesco e Pratelli Filippo, tutti fino al 30.06.2015. Con stringatissimo ricorso la società F.C. Ponsacco chiede all'adita Corte 'equità di giudizio' a seguito del raffronto dei provvedimenti adottati, l'uno dal G.S. Pisa (C.U. n. 51 del 27.05.2015), l'altro dal G.S. Livorno (C.U. n. 65 del 27.05.2015), in merito ai fatti accaduti nel corso della gara F.C. Ponsacco – Palazzi Monteverdi del 19 maggio 2015, disputata in occasione del Torneo Città di Ponsacco, categoria Allievi B.Questi i provvedimenti oggetto di esame:G.S. Pisa - C.U. n. 51 del 27.05.2015 Delegazione Pisa - 'Il G.S.T., visto il rapporto della gara in epigrafe, dal quale si evince che la gara è stata sospesa al 21° minuto del secondo tempo dal D.G. a seguito di una rissa. Per rissa è normalmente inteso una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre allo scopo di difendersi reciprocamente. E' quanto si è verificato nella gara di cui si tratta. Il D.g. ha precisato nel rapporto di gara che ad essa partecipavano tutti i calciatori di ambedue le squadre a stento fermati dai propri dirigenti dopo qualche minuto. Nella rissa alcuni tesserati riportavano conseguenze. Considerato che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa del D.G. circa la possibilità di continuare la gara in condizioni di regolarità, si deve osservare che nella fattispecie concreta la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base alle Regole del Giuoco del Calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l'adozione delle formalità di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Per tali motivi, vista che la responsabilità degli accadimenti è da addebitare ad entrambe le società, in applicazione dell'art. 17 del C.G.S., delibera: di infliggere ad entrambe le società, Ponsacco 1920 e Palazzi Monteverdi, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3, l'ammenda di Euro 60 (sanzione contenuta per il comportamento fattivo nella riduzione della rissa) e la conseguente esclusione dal Torneo. Per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla parte Provvedimenti Disciplinari. Trasmette gli atti al G.S.T. della Delegazione di Livorno per i provvedimenti di competenza'.G.S. Livorno – C.U. n. 65 del 27.05.2015 Delegazione Livorno - 'Il G.S.T., visto il rapporto della gara in epigrafe, dal quale si evince che la gara è stata sospesa al 21° minuto del secondo tempo dal D.G. a seguito di una rissa. Per rissa è normalmente inteso una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre allo scopo di difendersi reciprocamente. E' quanto si è verificato nella gara di cui si tratta. Il D.g. ha precisato nel rapporto di gara che ad essa partecipavano tutti i calciatori di ambedue le squadre a stento fermati dai propri dirigenti dopo qualche minuto. Nella rissa alcuni tesserati riportavano conseguenze. Considerato che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa del D.G. circa la possibilità di continuare la gara in condizioni di regolarità, si deve osservare che nella fattispecie concreta la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base alle Regole del Giuoco del Calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l'adozione delle formalità di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Per tali motivi, vista che la responsabilità degli accadimenti è da addebitare ad entrambe le società, in applicazione dell'art. 17 del C.G.S., delibera: di infliggere ad entrambe le società, Ponsacco e Palazzi Monteverdi, la sanzione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0 – 3, l'ammenda di Euro 60 (sanzione contenuta per il comportamento fattivo nella risoluzione della rissa) e la conseguente esclusione dal Torneo; squalifica fino al 19.07.2015, a carico di calciatori espulsi dal campo: Alfier Thomas 'per aver colpito con un pungo un avversario in reazione ad un fallo di giuoco subito'; Muzzati Federico 'per aver colpito con un pugno un avversario'.In particolare la reclamante evidenzia il conflitto tra le richiamate decisioni, posto che se il G.S. Pisa ha adottato provvedimenti nei confronti di 'tutti' i calciatori che avevano partecipato alla rissa in modo del tutto coerente alle risultanze arbitrali, il G.S. Livorno ha invece, del tutto inaspettatamente, squalificato solo due calciatori del Palazzi Monteverdi, Alfier Thomas e Muzzati Federico.La società pertanto si chiede, con domande dal contenuto palesemente retorico, i motivi posti alla base di tale contraddittoria e paradossale decisione, chiedendo 'equità di giudizio'.Il reclamo è inammissibile. Il ricorso del F.C. Ponsacco risulta carente dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dall'ordinamento a pena di inammissibilità.Il reclamo appare infatti teso ad evidenziare lo squilibrio di giudizio tra le decisioni adottate dai Giudici Sportivi Territoriali di Pisa e di Livorno, in ordine ai fatti avvenuti in occasione della stessa gara, nonché nell'esplicitare il paradosso di decisioni che, seppur vertendo su fatti comuni, contengono una risposta sanzionatoria diversa e totalmente iniqua.Il contenuto del reclamo non appare idoneo a provocare il riesame del provvedimento impugnato, non avendo la reclamante mosso contestazioni in punto di fatto o in punto di diritto, ovvero richiesto in modo formale una riduzione della/e sanzione/i comminate ai calciatori.Invero, la richiesta di 'equità di giudizio' formulata dalla reclamante in sede di gravame sembrerebbe essere finalizzata a provocare la riforma della decisione del G.S. Livorno, con estensione della sanzione comminata a carico di 'tutti' i calciatori coinvolti nella rissa, e quindi anche a carico degli altri calciatori del Palazzi Monteverdi.La suddetta richiesta, tuttavia, non è tecnicamente esaudibile dalla Corte per carenza di legittimazione ad impugnare del F.C. Ponsacco, trattandosi di decisione che riguarda esclusivamente calciatori tesserati con il Palazzi Monteverdi.La Corte infine evidenzia che, indipendentemente dalle ragioni di merito che possano aver indotto la reclamante a chiedere 'giustizia' per aver il G.S. Livorno omesso di sanzionare i calciatori del Palazzi Monteverdi, i provvedimenti dei Giudici Sportivi sono l'espressione del principio di autonomia e discrezionalità (laddove consentita), che caratterizzano l'attività del Giudicante nell'interpretazione del fatto e nell'individuazione e determinazione della risposta sanzionatoria.P.Q.M.la C.S.A.T.T.:respinge il reclamo proposto dalla società F.C. PONSACCO 1920, in quanto inammissibile;conferma il provvedimento impugnato;ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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